Trib. Enna, sentenza 06/11/2024, n. 558

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, sentenza 06/11/2024, n. 558
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero : 558
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo


Proc. n. 1276/2018 R.G.

IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;

decide la causa come da sentenza.
Enna, 6 novembre 2024. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa D F
B ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1276/18 R.G. promossa da
elettivamente domiciliato in Catania alla via Canfora n 26 presso lo Parte_1
studio dell'avv. M. T, che lo rappresenta e difende;

ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Enna, C.da Spina s.n.c., P.I. P.IVA_1
resistente
CON LA CHIAMATA IN CAUSA di
in persona del legale rappr. p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Dolce e G. M ed CP_2
elettivamente domiciliato in Enna, Viale presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto;

Avente ad oggetto: crediti retributivi.
All'udienza del 15.10.2024, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in
atti.

MOTIVI
Con ricorso depositato il 17.07.2018 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle
dipendenze della società “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, dal 04 Ottobre 2016 al 10 Maggio 2017;
esponeva che la
prestazione di lavoro aveva avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di vigilanza e di altre mansioni
accessorie, presso la resistente;
sette giorni su sette, effettuando turni di 12 ore lavorative, CP_3
con la sola pausa pasto. In particolare i turni venivano effettuati, a giorni alterni, con i seguenti orari
lavorativi:
- dalle ore 07:00 alle ore 19:00;

- dalle ore 19:00 alle ore 07:00;

Esponeva che il ricorrente pur essendo stato contrattualizzato come lavoratore agricolo giornaliero,
in realtà svolgeva lavoro di vigilanza presso la società resistente e che per il periodo lavorativo in
contestazione aveva percepito soltanto degli acconti per un totale di € 5.500,00 e non la retribuzione
effettivamente dovuta e prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per la categoria
Agiva per ottenere quanto spettantegli a titolo di differenze di retribuzione, per lavoro ordinario e
straordinario, festività, ferie non godute 13^ e 14^ mensilità, TFR e quantificato in € 11.200,46.,
oltre ai contributi omessi.
Vinte le spese.
Il convenuto non si costituiva in giudizio pur citato ritualmente.
A seguito di chiamata in causa si costituiva l'ente previdenziale.
Ammessa la prova per testi chiesta dal ricorrente, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa
come da sentenza.
**********
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al
pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia
di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi
della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del
diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della
prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo
diritto di credito, e cioè il
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