Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2618
Sentenza
14 marzo 2025
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 5704/2021 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5704/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
NI via Monfalcone n. 58 – Napoli (CF: 94042880636), in persona dell'Amministratore
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli al largo Martuscelli n.37, presso lo studio dell'avv. Claudio
Terracciano che lo rappresenta e difende in virtù della procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo OPPONENTE
CONTRO
La Soc. C.A. CO ER S.r.l, (P.Iva 07569431211) in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone 6G ,presso lo studio legale Cedrola e rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Pannone, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il NI di Via Monfalcone n.58 in Napoli, in persona dell'Amministratore p.t., proponeva opposizione avverso il D.I. n. 7182/ 2020 ( RG n.
23339 / 2020) emesso in data 24.11.2020 dal Tribunale di Napoli, con cui era stato ingiunto di pagare alla Società C.A. CO ER S.r.l, la somma di € 15.205,00 oltre iva, successivamente integrata con delibera di assemblea condominiale del 24.04.2014 per un importo di euro 18.488,75 oltre iva, ( totale euro 20.337,62 ),per i lavori di rifacimento scarico sia acque chiare che acque scure.
Nonostante i numerosi solleciti, i pagamenti restavano insoluti.
A sostegno dell'opposizione, il NI chiedeva di respingere le pretese creditorie avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, invocava la revoca del decreto ingiuntivo emesso. In particolare, l'opponente eccepiva: il mancato tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 5, 1° comma D.leg. n. 28/2010; l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto della rappresentanza processuale e per carenza di procura, a causa della mancata
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prova di poter validamente conferire la rappresentanza in giudizio della società; l'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso per la differente indicazione della natura giuridica e, quindi, della denominazione della società ricorrente nel ricorso rispetto a quella utilizzata, invece, nel decreto;
l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo per erronea indicazione dell'atto notificato e per difetto della procura;
l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto monitorio per violazione del termine di notificazione ex artt. 643 e 137 c.p.c., Nel merito, l'opponente eccepiva, l'inesatto adempimento delle prestazioni dell'impresa appaltatrice, in considerazione del ritardo nella consegna dei lavori, alcuni dei quali anche eseguiti non “a regola d'arte”. Nello specifico, eccepiva che la società appaltatrice non aveva proceduto al collaudo ed alla formale consegna dell'opera, comunque completata con enorme ritardo rispetto alla data di consegna prevista nel termine del 2.06.2014; lo stesso contratto di appalto prevedeva che, in caso di ritardo ingiustificato nella ultimazione dei lavori, sarebbe stata posta a carico dell'appaltatrice una penale di € 100,00 al giorno.
La Soc. C.A. CO ER S.r.l, costituitasi con comparsa, assumeva che il ricorso ed il decreto ingiuntivo fossero pienamente fondati. In merito all'eccezione relativa al mancato tentativo di mediazione obbligatoria, evidenziava che la mediazione è esclusa allorquando si ricorre alla procedura monitoria e, comunque, deduceva che la fattispecie non rientrava nelle ipotesi di mediazione obbligatoria. Con riguardo all'eccezione relativa all'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto della rappresentanza processuale e per carenza di procura, evidenziava che spettava all' opponente l'onere di provare tale difetto. Riguardo all'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso per la differente indicazione della natura giuridica, e quindi della denominazione della società ricorrente, rilevava che ogni irregolarità sul punto era stata sanata dalla costituzione in giudizio dello stesso opponente. Anche l'eccezione attinente all' invalidità e all'inefficacia del decreto ingiuntivo era infondata in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato nei termini di legge. In relazione, poi, all' eccezione di