Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 292
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2043/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11 novembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024, i coniugi e Parte_2 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Fiumedinisi il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 3 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati il 09 novembre 2006 e il 02 settembre Per_1 Per_2
2011;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, in proprietà ad entrambi gli istanti, ubicata nel Comune di NI Di
IC ( Me) sulla via Caduti del Lavoro n. 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino
a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, alla sig.ra
[...]
. Parte_2
1
3. i coniugi dichiarano essere indipendenti economicamente senza pretendere alcunchè l'una dall'altro;
4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta i figli lo vorranno e con rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, previo avviso telefonico al genitore collocatario.
6. Il sig. verserà alla moglie tramite
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2043/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11 novembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024, i coniugi e Parte_2 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Fiumedinisi il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 3 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati il 09 novembre 2006 e il 02 settembre Per_1 Per_2
2011;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, in proprietà ad entrambi gli istanti, ubicata nel Comune di NI Di
IC ( Me) sulla via Caduti del Lavoro n. 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino
a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, alla sig.ra
[...]
. Parte_2
1
3. i coniugi dichiarano essere indipendenti economicamente senza pretendere alcunchè l'una dall'altro;
4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta i figli lo vorranno e con rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, previo avviso telefonico al genitore collocatario.
6. Il sig. verserà alla moglie tramite
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