Trib. Locri, sentenza 03/12/2024, n. 1405
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Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 880 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ilario Circosta, con il quale è elettivamente domiciliata in
Marina di Caulonia (RC) Via Alfonsine n. 2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in Via S. Anna II Controparte_1
Contr Tronco, presso la sede legale dell'
Resistente
OGGETTO: differenze retributive – indennità di vestizione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che presta servizio dal 01.10.1988, in qualità di infermiera professionale, alle dipendenze dell di , presso l'ospedale di Locri;
CP_2 Controparte_1
- che, in data 17.02.2020, ha esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. per ottenere la corresponsione della retribuzione relativa al
“diritto di vestizione e svestizione”, regolato dal relativo CCNL 2016/2018 che, all'art. 27, comma 12, dispone che: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”;
- che, in data 29.05.2020, ha richiesto tramite P.E.C. il pagamento dell'indennità di vestizione, senza ricevere riscontri;
- che, in data 28.01.2021, ha richiesto all'azienda resistente il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere, con decorrenza dall'anno 2014, senza ottenere riscontri;
- che le operazioni di vestizione e svestizione risultano eterodirette dal datore di lavoro e devono essere retribuite, in quanto il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali attività è da considerarsi come orario di lavoro;
- che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo necessario per la vestizione è da considerarsi come tempo di lavoro effettivo, meritevole di essere retribuito;
- che, in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto dalle
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superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia l'incolumità del personale addetto;
- che il tempo di vestizione e svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio, da computare nell'orario di lavoro, poiché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- che, non avendo ottenuto gli statini di presenza, non ha potuto quantificare con esattezza le spettanze dovute per il mancato pagamento dell'indennità di vestizione;
- che, approssimativamente, ha diritto al pagamento della somma di €
12.831,00, a titolo di indennità di divisa/vestizione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito: 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
a percepire la liquidazione in materia di orario di lavoro, Parte_1
nell'ambito dell'attività di infermiere professionale, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo
Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data
21.05.2018;
2) conseguentemente condannare l , in CO
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 12.831,00 nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' CP_3
, eccependo la parziale prescrizione delle pretese creditorie azionate, la
[...]
non spettanza delle indennità oggetto di domanda e la genericità della richiesta formulata, concludendo per il rigetto del ricorso.
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Istruita la causa, all'odierna udienza, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura all'esito della camera di consiglio.
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Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Oggetto della pretesa azionata è la cd indennità da divisa, intesa come remunerazione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Va premesso che ai sensi dell'art. 27, 3° comma, “Clausole speciali”,
C.C.N.L. del 20.09.2001, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature.
Il tempo necessario ad eseguire tale operazione deve essere retribuito come normale orario di lavoro al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, per indennità da divisa si intende il ristoro, in termini di retribuzione, del tempo necessario per indossare una divisa aziendale e che, a determinate condizioni, secondo la ricostruzione della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), nonché della Suprema
Corte di Cassazione, rientra nell'orario di lavoro e, in quanto tale, andrebbe remunerata (Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016).
Orbene, il diritto al ristoro del tempo di vestizione trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, nella contrattazione decentrata, ma anche nella giurisprudenza di legittimità prevalente, che, tra l'altro, ne ha chiarito la natura giuridica.
In particolare, l'articolo a comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 66/2003, nel fornire una definizione di orario di lavoro, testualmente stabilisce: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
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L'art. 27 comma 3 del CCNL del comporto sanità del 2001 testualmente stabilisce: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni,