Trib. Udine, sentenza 02/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in
persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G., promossa con ricorso depositato il 4.10.2023
DA
LL TI (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv.
Cesare Tapparo, domiciliatario, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso;
ricorrente
CONTRO
IO ZE (C.F. [...]) e ES RA (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Cisilino, domiciliataria, per procura
unita mediante strumenti informatici alla memoria difensiva;
resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente, nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine adito accertare la qualifica di
coltivatore diretto in capo alla Signora TI CE nonché l'esistenza di tutti i requisiti
previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario ai sensi e per gli effetti di cui
pagina 1 di 8
all'art. 7 Legge n. 817/71 e legge n. 590/65 sul terreno agricolo censito -al Foglio 14, mappale 293 e,
previo il pagamento del prezzo a favore dell'acquirente di cui l'attrice si dichiara immediatamente
disponibile, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita atto di compravendita di data
4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243 l Notaio Guido Spanò con
conseguente trasferimento dei terreni alla Signora TI CE al prezzo indicato di € 4.573,
nelle modalità stabilite dalla legge: Dichiarare pertanto trasferito il terreno agricolo in favore della
Signora TI CE con l'obbligo al conservatore di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari. Spese e onorari integralmente rifusi.
Per i resistenti: voglia il Tribunale -rigettare la domanda della ricorrente in quanto
improcedibile, inammissibile e infondata, dichiarando che CE TI non ha diritto di riscatto
del terreno contraddistinto al catasto del Comune di Palazzolo dello Stella al foglio 14 mappale 293, e
ciò per tutti i motivi illustrati nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-in
particolare, dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'azione proposta da CE TI
per intervenuta decadenza del preteso diritto di riscatto non essendo comunque stato esercitato
mediante atto sottoscritto da soggetto munito di procura idonea allo scopo nel termine annuale dalla
trascrizione dell'atto di compravendita rep. n. 78.257 – racc. n. 30.243 del notaio Guido Spanò di San
Giuliano;
-dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da CE TI per insussistenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi del preteso diritto di riscatto e, in particolare, per insussistenza –
per ammissione della ricorrente– della coltivazione del fondo contraddistinto al catasto del Comune di
Palazzolo dello Stella foglio 14 mappale 294;
-dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate
dalla ricorrente per le ragioni indicate nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-le spese di lite seguano la soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato il 4.10.2023, la
sig.ra CE TI, premesso di essere coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo
pagina 2 di 8
confinante con quello oggetto del contratto di compravendita stipulato il 4.10.2022, rogato dal Notaio
Guido Spanò, rep. 78.257 racc. 30.243, costituito da una casa, sita in Palazzolo dello Stella, censita nel
catasto Fabbricati al Foglio 14, mapp. 297 e da un terreno di pertinenza, censito al catasto terreni al
Foglio 14, mappale 293, confinante con canale, con Via Casali Moretton e con i mappali n. 140, 139,
294, tutti del foglio 14, ha lamentato di non aver ricevuto la comunicazione funzionale all'esercizio del
diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della L. 590/65 e all'art art. 7 della L. 817/71, pur avendo i
requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa citata per l'esercizio di tale diritto. Precisato di
aver adito l'Organismo di mediazione “Intermediarte”, prima di radicare la presente causa e che
l'incontro avanti al mediatore era stato disertato dagli acquirenti dell'immobile, la ricorrente ha
rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
1.2 All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 9.1.2024, verificato che i convenuti erano
risultati irreperibili all'indirizzo di Trieste presso il quale il piego postale, in data 20.11.2023, era stato
inoltrato, venne disposta la rinnovazione della notifica, con rinvio al 26.3.2024;
a seguito di
perfezionamento, in data 26.1.2024, della nuova notifica disposta -andata a buon fine presso
l'immobile acquistato con il contratto dianzi citato-
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in
persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G., promossa con ricorso depositato il 4.10.2023
DA
LL TI (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv.
Cesare Tapparo, domiciliatario, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso;
ricorrente
CONTRO
IO ZE (C.F. [...]) e ES RA (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Cisilino, domiciliataria, per procura
unita mediante strumenti informatici alla memoria difensiva;
resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente, nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine adito accertare la qualifica di
coltivatore diretto in capo alla Signora TI CE nonché l'esistenza di tutti i requisiti
previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario ai sensi e per gli effetti di cui
pagina 1 di 8
all'art. 7 Legge n. 817/71 e legge n. 590/65 sul terreno agricolo censito -al Foglio 14, mappale 293 e,
previo il pagamento del prezzo a favore dell'acquirente di cui l'attrice si dichiara immediatamente
disponibile, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita atto di compravendita di data
4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243 l Notaio Guido Spanò con
conseguente trasferimento dei terreni alla Signora TI CE al prezzo indicato di € 4.573,
nelle modalità stabilite dalla legge: Dichiarare pertanto trasferito il terreno agricolo in favore della
Signora TI CE con l'obbligo al conservatore di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari. Spese e onorari integralmente rifusi.
Per i resistenti: voglia il Tribunale -rigettare la domanda della ricorrente in quanto
improcedibile, inammissibile e infondata, dichiarando che CE TI non ha diritto di riscatto
del terreno contraddistinto al catasto del Comune di Palazzolo dello Stella al foglio 14 mappale 293, e
ciò per tutti i motivi illustrati nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-in
particolare, dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'azione proposta da CE TI
per intervenuta decadenza del preteso diritto di riscatto non essendo comunque stato esercitato
mediante atto sottoscritto da soggetto munito di procura idonea allo scopo nel termine annuale dalla
trascrizione dell'atto di compravendita rep. n. 78.257 – racc. n. 30.243 del notaio Guido Spanò di San
Giuliano;
-dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da CE TI per insussistenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi del preteso diritto di riscatto e, in particolare, per insussistenza –
per ammissione della ricorrente– della coltivazione del fondo contraddistinto al catasto del Comune di
Palazzolo dello Stella foglio 14 mappale 294;
-dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate
dalla ricorrente per le ragioni indicate nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-le spese di lite seguano la soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato il 4.10.2023, la
sig.ra CE TI, premesso di essere coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo
pagina 2 di 8
confinante con quello oggetto del contratto di compravendita stipulato il 4.10.2022, rogato dal Notaio
Guido Spanò, rep. 78.257 racc. 30.243, costituito da una casa, sita in Palazzolo dello Stella, censita nel
catasto Fabbricati al Foglio 14, mapp. 297 e da un terreno di pertinenza, censito al catasto terreni al
Foglio 14, mappale 293, confinante con canale, con Via Casali Moretton e con i mappali n. 140, 139,
294, tutti del foglio 14, ha lamentato di non aver ricevuto la comunicazione funzionale all'esercizio del
diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della L. 590/65 e all'art art. 7 della L. 817/71, pur avendo i
requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa citata per l'esercizio di tale diritto. Precisato di
aver adito l'Organismo di mediazione “Intermediarte”, prima di radicare la presente causa e che
l'incontro avanti al mediatore era stato disertato dagli acquirenti dell'immobile, la ricorrente ha
rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
1.2 All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 9.1.2024, verificato che i convenuti erano
risultati irreperibili all'indirizzo di Trieste presso il quale il piego postale, in data 20.11.2023, era stato
inoltrato, venne disposta la rinnovazione della notifica, con rinvio al 26.3.2024;
a seguito di
perfezionamento, in data 26.1.2024, della nuova notifica disposta -andata a buon fine presso
l'immobile acquistato con il contratto dianzi citato-
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi