Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2024, n. 180

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2024, n. 180
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 180
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 107 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024 da:
[...]
Parte_1
[...]
[...]
elettivamente domiciliati a Mantova via Chiassi n.54 presso e nello studio dell'avv.
Cinzia Ganzerli che li rappresenta e difende unitamente all' avv. Domenico Naso come da procura in atti
RICORRENTI
Contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
In punto a: Compenso individuale accessorio
1 CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 17 aprile 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024 , Parte_1 Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi a Tribunale di
[...] Parte_1 Parte_1
Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il , l Controparte_2 [...]
l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia affinchè Controparte_3
dichiarasse inefficace e/o disapplicasse, nei loro confronti la normativa in tema di
CIA nella parte in cui limitava il diritto degli stessi a percepire lo stesso in ragione
della durata dei contratti stipulati, per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999, accertasse il diritto
degli stessi alla corresponsione del Compenso Individuale Accessorio (CIA) e per
l'effetto condannasse l'Amministrazione resistente al pagamento di somme che indicavano dettagliatamente.
Esponevano dettagliatamente le loro ragioni
I resistenti nonostante la regolarità della notifica rimanevano contumaci
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429
c.p.c. all'odierna udienza dando lettura della sentenza.
Si osserva, innanzitutto, che le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano dalla
documentazione prodotta.
Occorre, quindi, verificare se risulti dovuto l'emolumento richiesto e cioè il compenso individuale accessorio.
L'art. 82 del CCNL 2006-2009 “Compenso individuale accessorio per il personale
2
Ata prevede che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso
individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di
calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci
retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del
Compenso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per
la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto
alla predetta disciplina.
Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto
secondo le seguenti specificazioni:
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA
con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno
scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al
3
termine delle attività didattiche.
6 . Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso
viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione di cui all'art.56.
7 .Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità
per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio;

8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di
servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.

9. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi
accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del
tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate nell'applicazione progressioni economiche di cui all'art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi
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