Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18086
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa F A Gdice
Giudice rel. dott.ssa F C
nella causa civile iscritta al n. 48404/2022 R.G.T.
SENTENZA
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. G F, come daprocurain atti;
RICORRENTE
CONTRO CP 1 , rappresentato e difeso dall'avv. G T, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato il figlio Per 1 il 22.12.2018, che il coniuge non si era mai occupato del bambino, che, anzi, il resistente aveva perpetrato ai danni della ricorrente violenze fisiche e psicologiche anche alla presenza del minore, con abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che al resistente era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere
e che lei temeva che il marito potesse sottrarre il figlio e portarlo nel suo Paese di origine, la Tunisia, come minacciato dal medesimo, chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla madre, il diritto di visita per il
padre dopo un accertamento sulle sue capacità genitoriali, un assegno di mantenimento per il figlio e per sè pari ad euro 500,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore indicate nel ricorso. In via subordinata, successivamente,
chiedeva la conferma delle statuizioni assunte in sede presidenziale.
Il resistente si costituiva, contestava quanto dedotto dalla moglie nel ricorso, adducendo solo un clima di conflittualità tra i coniugi senza che dalle sue condotte fossero conseguiti effetti pregiudizievoli per il figlio, dovendosi, piuttosto, la crisi familiare rinvenire nei comportamenti disinteressati alla famiglia da parte della moglie, continuati anche dopo
l'arresto, quando non portava il bambino in carcere agli autorizzati colloqui con il padre;
il resistente rilevava anche che aveva seguito un percorso di sostegno alla genitorialità in carcere e che vi svolgeva attività lavorativa, con un compenso, tuttavia, molto basso, e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento condiviso del minore, con suo collocamento presso la madre ed incontri con il figlio, un assegno di mantenimento a suo carico per il bambino pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale. 66In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.11.2022;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore
Per_1, di quasi quattro anni;
rilevato che allo stato il resistente è ristretto in stato di custodia cautelare nel carcere di Frosinone per il reato di maltrattamenti in famiglia, contestato come commesso anche alla presenza del minore (cfr. ordinanza, in atti), come incontestatamente emerso;
ritenuto, ciò premesso, di dover disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con incontri protetti padre-figlio a mezzo dei Servizi Sociali una volta che il resistente sarà uscito dal carcere e previo positivo percorso di sostegno alla genitorialità da parte del
CP_1 da valutarsi da parte dei detti Servizi;
rilevato, quanto alle condizioni economiche: che parte ricorrente non ha prodotto la richiesta dichiarazione sostituiva di atto notorio né ha dedotto le modalità con le quali sta provvedendo al proprio mantenimento ed a quello del figlio;
che parte resistente, che nemmeno depositava la citata e richiesta dichiarazione
sostituiva, deduceva nella sua memoria di svolgere attività lavorativa in carcere, senza, tuttavia, indicare la somma percepita ma offrendo di corrispondere per il solo figlio la somma di euro 150,00 mensili;
ritenuto, ciò premesso, allo stato, di determinare un assegno di mantenimento per il figlio a carico del CP_1 pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
ritenuto, poi: di dover mandare alle parti per il deposito della dichiarazione sostituiva già richiesta;
di dover mandare al P.M per acquisire gli atti dei/l procedimenti/o penali/e a carico del resistente;
di dover mandare al Tribunale per i Minorenni per il deposito di copia degli atti di un eventuale procedimento aperto a tutela del figlio minore delle parti;
di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare,
P.Q.M
.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del figlio minore delle parti alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-determina a carico del CP_1 un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00 mensili, oltre
Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Pt 1 presso il suo domicilio, oltre al 50% delle
spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;;
...”.
Con nota del 29.3.2023 il P.M. chiedeva in questo procedimento accertarsi la capacità genitoriale delle parti e disporsi un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, oltre che un sostegno psicologico al minore e