Trib. Tivoli, sentenza 11/03/2024, n. 310
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
N.R.G. 596/2017 in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente tra:
D'QU AR ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Felice
Valente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palestrina, via Prenestina Nuova, n. 301/c
ATTORE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
RE NO ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Lulli e dall'avv. Umberto Boscaini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Palestrina (RM), via
Madonna dell'Aquila, n. 67
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
D'QU ER ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania
D'IL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palestrina, via Prenestina Nuova, n.
301/c
TERZO CHIAMATO
D'QU ED ([...]), D'QU IA
([...]) e D'QU AR ([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Felice Valente ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Palestrina, via Prenestina
Nuova, n. 301/c
INTERVENUTI
OGGETTO: actio negatoria servitutis
CONCLUSIONI: con note scritte depositate in data 01.06.2022 per l'udienza del giorno 8 giugno
2022 l'attore ed i terzi intervenuti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: - in via principale, dichiarare l'inesistenza della servitù per l'adduzione dell'energia elettrica, telefonica e scarico in fogna comunale, di cui in narrativa, in favore del sig. BO IZ, contestualmente ordinando allo stesso la cessazione dell'esercizio della servitù e da qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore;
- rigettare l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, condannare, il convenuto, sig. BO
IZ, al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, da liquidare anche in via equitativa, quantomeno in riferimento agli ultimi 5 anni, avuto riguardo alla data della domanda;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto di riconoscimento di servitù coattiva ex art. 1032 c.c., condannare il sig. BO IZ a corrispondere all'odierno attore, una somma non inferiore ad euro 11.700,00, determinata nella perizia allegata, a titolo di indennità
o nella diversa somma determinata in corso di causa a mezzo CTU, pari ad euro 4.700,00, destinata ad ospitare oltre alla già costituenda servitù di passaggio, il passaggio sotterraneo delle sopra citate utenze a servizio del fondo dominante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorati del 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.”
Con note scritte depositate in data 03.06.2022 per l'udienza del giorno 8 giugno 2022 il convenuto ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) in via principale, rigettare la domanda di negatoria servitutis formulata dall'attore e, comunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 I comma c.c. della domanda di risarcimento del danno;
2) in via riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, dichiarare la costituzione di servitù coattiva per il passaggio di condutture e cavi per utenze sulla striscia di terreno già oggetto di autorizzazione amministrativa e con il medesimo tracciato oggi esistente, a carico della proprietà dell'attore, già gravata dalla servitù di passaggi pedonale e carrabile costituita con atto del 1996, ed a favore del fondo di proprietà del signor IZ BO;
3) rigettare la domanda di estromissione formulata dal sig. D'IL RG;
4) in ogni caso, ove venisse dichiarata la responsabilità del convenuto e venisse riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento dei danni o al pagamento dell'indennità per la servitù coattiva, condannare il signor
RG D'IL a tenere indenne il signor BO IZ di quanto questi dovesse pagare all'attore a qualsivoglia titolo, comprese le spese di lite;
conseguentemente condannare lo stesso
RG D'IL al pagamento diretto a favore dell'attore. Con vittoria di spese e compensi per
l'assistenza legale, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Con note scritte depositate in data 01.06.2022 per l'udienza del giorno 8 giugno 2022 il terzo chiamato ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
1. In via preliminare: estromettere dal presente Giudizio il sig. D'IL RG per le ragioni indicate in atti stante l'estraneità ai fatti per cui è causa;
2. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui Ill.mo Tribunale adito, ritenesse di non dover procedere alla sopra richiesta estromissione e venisse dichiarata la responsabilità del convenuto e/o riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento dei danni o al pagamento dell'indennità per la servitù coattiva, respingere le domande avanzate dal convenuto stesso, consistenti nella richiesta di condanna del signor RG D'IL a tenere indenne il sig. BO IZ di quanto questi dovesse pagare all'attore a qualsivoglia titolo, comprese le spese di lite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali al 15% e CPA come per legge.”
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, RC D'IL, premesso di essere proprietario di un fondo sito nel Comune di Gallicano nel Lazio e precisamente della particella 42, foglio 21, censita al catasto terreni ed inserita nella zona territoriale sottozona G3 (parchi pubblici e impianti sportivi), della particella 617, foglio 21, censita al catasto terreni, sottozona C4 (residenziale) e della particella 770, foglio 21, ente urbano, censito al catasto fabbricati, sottozona C4 (residenziale), che tali terreni precedentemente gravati da livello enfiteutico in favore del Comune di Gallicano erano stati affrancati con le determine n. 529 del 15.11.2010 (relativamente alle particelle 617 e 770) e n.
251 del 06.06.2011 (per la particella 42) e ne era stato corrisposto il relativo prezzo, che su tali particelle gravava una servitù di passaggio carrabile in favore del fondo identificato al foglio 21, particella 898, di proprietà del sig. BO IZ e che tale servitù era stata oggetto di ampliamento da parte dei signori TR AR, D'IL RO , FO IA, D'IL
RC, VE RI e D'IL RG, mediante atto notarile del 01.03.1996 (rep.
68123/18181), che il sig. BO, senza averne diritto, dall'anno 2000 aveva posto in essere opere atte a costituire una servitù permanente per l'adduzione di energia elettrica, telefonica e lo scarico nella fogna comunale, gravanti sul fondo attoreo e con pregiudizio per lo stesso, in corrispondenza della porzione interessata dalla servitù di passaggio carrabile e che il tentativo di mediazione era risultato vano per il mancato accordo sulla quantificazione dell'indennità, ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale BO IZ al fine di ottenere la cessazione dell'esercizio della servitù per l'adduzione dell'energia elettrica, telefonica e dello scarico in fogna comunale ed il risarcimento del danno;
in subordine, in caso di richiesta del convenuto di riconoscimento della servitù coattiva, la condanna dello stesso al pagamento della somma non inferiore ad € 11.700,00
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