Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2844 del ruolo generale di volontaria giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il18/08/1980, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa CARLI
e
NT VA, C.F. , nato a [...] il C.F._2
14/02/1981, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa CARLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Vicenza;

1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti congiuntamente chiedono che l'Ecc.mo
Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la sentenza al fine di omologare la
separazione consensuale alle seguenti:
CONDIZIONI
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) I figli ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza del padre
con i figli saranno i seguenti:
• un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore
20.00 della domenica sera;

• una o due sere alla settimana, previ accordi che interverranno di volta in volta
tra i genitori, indicativamente dalle 18.30 alle 21.00, riaccompagnandoli il
signor RR presso l'abitazione materna;

• sette giorni nel corso delle vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il
giorno di Natale e quello di Capodanno, compatibilmente con gli impegni
lavorativi di entrambi i coniugi;

• tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il
giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis;

• quindici giorni anche non continuativi nel corso del periodo feriale estivo, in
lassi temporali da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;

• i c.d. ponti scolastici alternati tra i genitori;

• i compleanni dei bambini saranno festeggiati insieme dai coniugi;
in caso di
2
disaccordo, saranno alternati di anno in anno tra i coniugi, fermo restando che
al genitore che non trascorrerà quel giorno con il figlio, sarà consentito di
consegnargli il regalo di compleanno.
• Stante la tenera età del figlio , che ha compiuto un anno il 31 gennaio Per_2
2024, i coniugi concordano che i tempi di permanenza di cui sopra, saranno
posti in essere gradualmente e compatibilmente alle esigenze del minore.
• Darsi atto che per il mese di agosto 2024, i coniugi concordano che la NO
permanga per l'intero mese in Sicilia unitamente ai figli presso Parte_2
la casa dei suoi genitori, fermo restando che l'ultima settimana di agosto, i
minori potranno permanere con il padre in Sicilia.
3) L'abitazione sita a NO EN (Vi) via Zardo 17 di proprietà di
entrambi i coniugi, con gli arredi compresi, resta assegnata alla NO Pt_2
che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;

4) I ratei del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare continueranno ad
essere corrisposti da ciascuno dei coniugi nella misura del 50%;

5) Il signor RR VA verserà in via anticipata entro il giorno 5 di ogni
mese alla NO a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Pt_2
l'importo pari ad euro 800,00 (euro 400,00 cadauno) con la rivalutazione Istat
a far data dal deposito della sentenza di
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