Trib. Udine, sentenza 29/06/2024, n. 731

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 29/06/2024, n. 731
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 731
Data del deposito : 29 giugno 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco VENIER presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1511/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo del
servizio postale in data 4.5.2022
DA
ST IO (C.F. [...]), rappresentata e difesa, per procura
unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dagli avv. Luca Arsellini e Marco Piva del
Foro di Udine, domiciliatari;

attrice
CONTRO
MA SE (C.F. [...]), rappresentato e difeso, per procura
unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gianfranco Ceci
del Foro di Bergamo, domiciliatario;

convenuto
pagina 1 di 18
CON L'INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
in punto: ripetizione dell'indebito oggettivo;
querela di falso.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: In via preliminare: si chiede il rigetto dell'eccezione di prescrizione svolta dal
convenuto per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: Voglia il Tribunale adito, ogni diversa e
contraria istanza rigettata: in via principale: accertata la nullità, annullabilità, invalidità del contratto
preliminare del 20/06/2011 sub 2 e degli atti allegati sub 3 e 4 per i motivi di cui in narrativa e la
conseguente assenza della causa giustificatrice del trasferimento delle somme in favore del convenuto
e, pertanto, l'illegittimità del predetto trasferimento di denaro, e per l'effetto condannare il signor
CA NU alla restituzione dell'indebito, ai sensi dell'art.2033 c.c., pari ad €380.000,00 in
favore della signora IS TI, quale erede universale dell'avente diritto, oltre agli interessi
dal dovuto sino all'effettivo saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia. Spese di lite
integralmente rifuse. In via istruttoria: precisa come da memorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c..
Propone querela di falso avverso i documenti dimessi in copia sub 2, 3 e 4 da controparte.
Per la convenuta: in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione dell'azione promossa dalla sig.ra TI IS per i motivi indicati in atti;
in via
principale e nel merito: in ogni caso, respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e
diritto, nonché sfornita di supporto probatorio;
in ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed
onorari di causa. In via istruttoria, si richiama alle memorie ex art.183 c. 6 c.p.c. depositate. Esaminata
la querela di falso proposta ex adverso, ne contesta in toto il contenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le vicende processuali.
pagina 2 di 18


1. Con atto di citazione avanti all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, IS
TI ha evocato in giudizio NU CA esponendo che: a) ella era stata istituita erede
universale da VE La TI, deceduta a Udine il 14.12.2020, con testamento olografo del 15.11.2021,
con il quale a DI LE era stato legato l'immobile sito a Udine in Via Battistig n. 58;
la sig.ra
La TI si era determinata a tali disposizioni considerando le beneficiarie come figlie, per il rapporto
di profonda amicizia intercorso e per l'assistenza dalle stesse prestatale durante la malattia;
l'attrice e la
sig.ra LE avevano assistito la sig.ra La TI sino alla sua morte, partecipando ad ogni aspetto
della sua vita;
b) la gestione del patrimonio della sig.ra La TI -che il 10.4.2009, alla morte del
marito, aveva ereditato liquidità e titoli per € 313.299,79 ed era titolare di investimenti propri per un
controvalore di € 137.766,58- era stata curata dal consulente finanziario Michele CA, che già
aveva seguito il marito della sig.ra La TI;
il consulente almeno due volte all'anno era a Udine per
far sottoscrivere la documentazione relativa agli investimenti, che assicurava appropriati e vantaggiosi;

c) successivamente al decesso della sig.ra La TI, l'attrice aveva scoperto che il patrimonio
immobiliare della defunta ammontava a soli € 44.213,00 e che nel tempo erano state eseguite tre
operazioni “prive di alcuna legittimazione e/o titolo e/o causa”, che non trovavano riscontro in
corrispondenti investimenti finanziari e cioè: -in data 22.12.201, un bonifico di € 80.000,00 in favore
del sig. CA;
-in data 27.6.2011 l'emissione di un assegno bancario di € 100.000,00 in favore di
NU CA, da questi girato per l'incasso presso Credito Bergamasco;
-in data 26.8.2011
l'emissione di un assegno bancario di € 200.000,00 in favore di NU CA, da questi girato per
l'incasso presso Credito Bergamasco;
d) alle richieste di chiarimenti il sig. CA non aveva
riscontrato, se non per prendere tempo e l'attrice aveva scoperto che dal 2.10.2013 il sig. CA era
stato cancellato dall'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, circostanza mai
comunicata alla sig.ra La TI. L'attrice ha esercitato l'azione di ripetizione dell'indebito, non
sussistendo alcuna ragione giustificativa delle rilevanti attribuzioni patrimoniali in favore del
convenuto, nell'ambito del rapporto di consulenza e di gestione del patrimonio mobiliare intercorso con
pagina 3 di 18
la defunta e ha concluso per la condanna del convenuto alla restituzione in suo favore dell'importo di €
380.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.

2. Si è tempestivamente costituito in giudizio NU CA, evidenziando che: e)
dalla fine degli anni novanta aveva svolto per ordine e nell'interesse di UI ZZ e della moglie
VE La TI attività di consulenza finanziaria;
alla morte del sig. ZZ, nell'aprile 2009, stante il
rapporto di amicizia con la sig.ra La TI, aveva continuato a mero titolo personale, a collaborare
alla gestione del patrimonio familiare e degli investimenti, avendo già comunicato ai coniugi ZZ-
La TI il suo recesso dal rapporto di agenzia con Meliorbanca Private s.p.a.;
f) alla morte del marito
la sig.ra La TI era subentrata in tutti i rapporti e aveva aperto un conto corrente con delega di firma
e di pagamento in favore dell'odierna attrice IS TI, la quale era pertanto in possesso degli
estratti conto bancari;
g) egli era socio fondatore di Credipass s.p.a., con una partecipazione pari al
4,2% del capitale sociale;
il 20.6.2011 aveva sottoscritto con la sig.ra La TI un contratto
preliminare di vendita di quote societarie, per il prezzo di € 661.500,00 (€ 3,00 per azione), di cui €
300.000,00 corrisposti a mezzo di due assegni bancari a titolo di caparra confirmatoria, mentre il saldo
avrebbe dovuto essere corrisposto alla sottoscrizione dell'atto notarile;
la sig.ra La TI, in data
20.12.2011 aveva chiesto al sig. CA di differire la data del rogito al 30.6.2012;
il differimento
era stato concordato, con avvertimento che nel caso di mancato rispetto del termine la somma
corrisposta a titolo di caparra sarebbe stata trattenuta;
il contratto non si era poi concluso per
inadempimento della promittente acquirente, con conseguente incameramento della caparra. In diritto,
il convenuto ha eccepito la prescrizione del preteso diritto alla ripetizione, la sussistenza della sopra
indicata causa dei versamenti di denaro, sottolineando che l'investimento, se concluso, sarebbe stato un
affare proficuo, considerata “la vendita dell'azienda Credipass s.p.a. nel 2021 al valore di oltre
45.000000,00, con un guadagno per le quote oggetto del preliminare, di circa 1 milione di euro”. Il
convenuto ha concluso per l'accertamento della prescrizione del diritto azionato, in ogni caso per il
rigetto della domanda, con vittoria di spese.
pagina 4 di 18


3. E' stato autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.;
nella prima di tali
memorie l'attrice ha lamentato l'artato confezionamento della giustificazione dell'indebita fuoriuscita
della somma di € 380.000,00 dal patrimonio della sig.ra La TI, mediante produzione di documenti
privi di data certa, con date, somme e quietanza incongruenti, evidentemente frutto di una ricostruzione
ex post, documenti dei quali ha contestato la veridicità e genuinità, sia nel contenuto che nella
sottoscrizione, con richiesta di ordine di esibizione degli originali, eccependo comunque, in attesa di
accertamenti sui documenti, la nullità della clausola relativa alla caparra confirmatoria, in quanto
gravosa e iniqua, nonché l'indebito trattenimento della somma, in difetto di un termine essenziale e
della comunicazione del resetto.

4. Nell'udienza del 17.1.2023 la sig.ra TI, comparsa personalmente con il suo
difensore, ha dichiarato di proporre querela di falso in relazione ai documenti 2, 3, 4 allegati dal
convenuto alla comparsa di costituzione e risposta, sottoscrivendo in udienza l'atto di querela;
a fronte
della dichiarazione del convenuto di volersi avvalere dei documenti oggetto della querela, il giudice, su
richiesta attorea, ha autorizzato la presentazione della querela, ordinato la produzione degli originali ed
acquisito le scritture di comparazione di certa provenienza della sig.ra La TI offerte dai querelanti.
Del verbale contenente il provvedimento di autorizzazione della querela è stata disposta la
notificazione al Pubblico Ministero per l'intervento nel procedimento incidentale di querela di falso,
notificazione avvenuta in data 16.2.2023. Nella successiva udienza, verificata la presentazione della
querela e delle controdeduzioni del convenuto, i procuratori hanno insistito per l'accoglimento delle
istanze istruttorie formulate e il Pubblico Ministero, presente in udienza, ha rimarcato la rilevanza
dell'indagine tecnica sul documento.
5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento
dell'indagine tecnica sui documenti oggetto della querela di falso;
rigettata l'istanza attorea di
convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti, attrice e convenuto hanno rassegnato le
conclusioni. Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire sue conclusioni;
ai fini dell'osservanza delle
norme che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi