Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale di Vallo della Lucania n. 1430/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi

Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate;
rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, parte attrice ha provveduto a depositare le suddette note scritte;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott. Carmine Esposito
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Tribunale di Vallo della Lucania n. 1430/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 281sexies c.p.c.) nella causa n. 1430/2017 avente ad oggetto “azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c. 1168 e 1169 c.c.)” e vertente tra EL SU (C.F. [...]) col ministero/assistenza dell'avv. Lucia Grambone, giusta procura in atti
- ricorrente, convenuta nel giudizio di merito-
e
VO ER (C.F. V[...]), VO TT (C.F. [...]), col ministero/assistenza dell'avv. Mario Pesca, giusta procura in atti
-resistenti, attrici nel giudizio di merito-
conclusioni
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 23.12.2023 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso possessorio depositato in data 22.9.2017, ER AS, in qualità di proprietaria dell'appartamento al piano terra e dell'antistante corte pertinenziale nell'ambito del fabbricato sito in Agropoli alla via Puccini n. 3 (bene pervenutole per eredità della defunta madre OL LO), chiedeva di essere reintegrata nel compossesso del passaggio carrabile, da sempre esercitato, nella traversa che collega la via Puccini all'ingresso della corte pertinenziale del predetto immobile. In particolare deduceva di aver da sempre esercitato il suddetto
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passaggio;
che in data 9.8.2017, tramite il figlio, prendeva atto della sostituzione del lucchetto che bloccava il paletto centrale posto all'ingresso della predetta traversa, e dunque dell'impossibilità di aprire tale lucchetto con le chiavi già in suo possesso;
di aver contattato telefonicamente OL IE ed il marito LL MA, nonché OL TE, le quali si sarebbero rifiutate di consegnare le nuove chiavi del lucchetto del paletto;
di aver denunciato l'accaduto alla locale stazione dei Carabinieri;
che nonostante reiterati solleciti verbali e scritti le resistenti continuavano a integrare la condotta spoliativa.
Tanto premesso in fatto, chiedeva la reintegra nel possesso del passaggio carrabile nella traversa che collega la Via Puccini all'ingresso della corte pertinenziale dell'immobile di sua proprietà. Con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 7.12.2017, si costituivano in giudizio OL TE e OL IE, chiedendo il rigetto delle avverse pretese per carenza di legittimazione passiva delle resistenti (non essendo le stesse le autrici materiali e morali del presunto spoglio), per assenza dei presupposti legittimanti le pretese di controparte, per tardività della
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