Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1726

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1726
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1726
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. R D P Presidente
dott.ssa E R Relatore
dott.ssa S Z Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2262 del Ruolo Generale degli affari
contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato BARALDI DONATELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato ARENA FEDERICA PIA e CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
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e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione
dell'udienza del 13/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E

1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Formigine (MO) in data 13/07/2019
e dalla loro unione sono nati i figli (in data 25/03/2021) e (in data Per_1 Per_2
15/01/2023).

2. Con ricorso del 03/05/2024 ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.

3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, il quale ha chiesto la
separazione personale dalla ricorrente con addebito a carico di quest'ultima.

4. All'esito dell'udienza del 16/10/2024, il giudice ha rinviato all'udienza del
13/11/2024, da svolgersi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., onde consentire alle
parti di addivenire a un accordo.

5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le
seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati come di fatto già vivono, liberi di fissare la loro residenza
ove riterranno opportuno, salvo le comunicazioni previste dall'art. 337-sexies c.c. e
con obbligo di mantenere i loro futuri rapporti improntati al mutuo rispetto, a buona
educazione e civile comportamento.
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AFFIDAMENTO
I figli minori e sono affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, al fine di consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i
collaterali materni e paterni;
i genitori dunque eserciteranno in forma condivisa la
responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di
maggior interesse che riguardano i figli, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e
l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni della prole.
I coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sui
minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione,
della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico;
la responsabilità in
ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei
minori saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento li ha con
sé.
COLLOCAZIONE
I figli minori avranno collocazione prevalente presso la madre - con la quale
manterranno la loro residenza anagrafica - a cui sarà pertanto assegnata la casa
familiare (sita in Modena, via Morselli n. 107), di proprietà dei genitori della sig.ra
con arredi e corredi ivi contenuti, nessuno escluso, e già rilasciata dal sig. Pt_1
che ha asportato tutti i beni di sua proprietà. CP_1
FREQUENTAZIONE
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Fatto sempre salvo ogni differente ed ulteriore accordo che dovessero assumere i
coniugi di volta in volta e di comune accordo, i genitori concordano il calendario di
frequentazione e gestione della prole secondo lo schema che segue:
Settimana A) il padre terrà e il mercoledì ed il giovedì, in Per_1 Per_2
entrambe le giornate come segue: in periodo scolastico, il padre preleverà i figli
all'uscita dalle rispettive scuole;
in periodo non scolastico, li preleverà al termine del
centro estivo (se frequentato) oppure dalla casa della mamma alle ore 8.00;
in tutti i
casi, pernotterà da lui mentre, per il momento, dovrà essere Per_1 Per_2
riaccompagnato alla madre dopo cena alle ore 20.30.
Settimana B) il padre terr il mercoledì con pernotto) Per_1 Per_2 Per_1
dovrà essere riaccompagnato alla madre alle 20.30 dopo cena;
il fine Per_2
settimana dal venerdì (come sopra: in periodo scolastico prelevandoli a scuola e
periodo non scolastico al centro estivo oppure alle ore 8.00 dalla mamma), sino
alla domenica sera alle 20.30 pernotterà dal padre sia il venerdì che il sabato Per_1
notte, mentr , il venerdì sera dovrà essere riaccompagnato dalla madre alle Per_2
ore 20:30 dopo cena;
il padre lo andrà a riprendere sabato mattina alle ore 10.00 ed
entrambi i figli staranno con lui sino alla domenica sera alle ore 20:30 quando li
riporterà a casa dalla madre.
Da gennaio 2025, quando avrà compiuto almeno due anni, comincerà a Per_2
dormire dal padre il mercoledì notte di entrambe le settimane e da Pasqua 2025
(seconda decade di aprile) potrà dormire da lui anche il giovedì notte della settimana
A ed il venerdì notte della settimana B.
A questo punto i pernottamenti di entrambi i figli presso il padre saranno allineati.
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L'introduzione del terzo pernottamento consecutivo nel weekend di competenza
paterna (settimana B) è da rinviare a quando i figli saranno più grandi e lo valuteranno
i genitori di comune
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