Trib. Catania, sentenza 26/11/2024, n. 5663

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 26/11/2024, n. 5663
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5663
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17242/19 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini
di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 maggio 2024;
promossa da
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA (già Provincia Regionale di Catania), in persona
del legale rappresentante pro tempore, p.iva 00397470873, elettivamente domiciliata in Catania, Via
Prefettura n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Ortoleva, che la rappresenta e difende, giusta
procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
contro
FF BANK S.P.A. nuova denominazione di BANCA FARMAFACTORING S.P.A., (C.F.
07960110158) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano,
Corso Magenta n°84, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura alle liti versata in
atti
opposta;

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO N. 4020/2019.
Conclusioni
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I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed
eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 4020/2019 emesso il 20/08/2019 e notificato il 15.10.2019, il Tribunale di
Catania ingiungeva alla Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, di pagare in favore di FF AN spa, la somma di € 12.948,03 oltre interessi e spese del
procedimento monitorio, spese generali iva e cpa.
Con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo pec in data 21.11.2019, la Città
Metropolitana di Catania, conveniva in giudizio la FF AN spa, chiedendo la revoca del decreto
ingiuntivo n. 4020/2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.948,03 per
mancato pagamento di fatture NE NE, giusto elenco in atti. Eccepiva la nullità del decreto
ingiutivo opposto per violazione degli artt. 630 c.p.c. e 125 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Costituitasi ritualmente in giudizio la FF AN spa, chiedeva il rigetto della proposta opposizione
e, per l'effetto, la condanna dell'Ente opponente al pagamento del credito ingiunto, degli interessi di
mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi
moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto
ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi, della somma di € 1.080,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/20.
Con le memorie 183 VI comma n.1 cpc, la FF AN spa, precisava il credito, dichiarando che parte
opponente aveva pagato la sorte capitale e che a FF residuavano solo gli interessi di mora e
anatocistici, nonché le somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come specificato con la comparsa
di costituzione.
All'udienza dell'8 maggio 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di
cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio per carenza
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dei presupposti di legge, di cui agli artt. 638 e 125 c.p.c. poiché infondata, in quanto nel ricorso per
decreto ingiutivo risultano certi e determinati sia la causa petendi che il petitum.
Il credito azionato con il decreto ingiutivo opposto deriva dal mancato pagamento, da parte della
Città Metropolitana di Catania, delle fatture NE NE (relativamente agli anni 2014/2016) di cui
all'elenco prodotto in atti. Tale credito, come documentalmente provato, veniva originariamente ceduto
da NE NE a AK IO e successivamnente, da quest'ultima a FF AN Spa, giusto atto
di cessione prodotto e notificato all'odierna opponente (cfr. fasciolo monitorio allegato).
L'eccezione di nullità sollevata dall'opponente della mancata notifica della cessione del credito tra
NE NE spa e AK IO e tra quest'ultima e FF è, pertanto, da rigettare. Tale assunto
trova conferma nel l'avvenuto pagamento della sorte capitale da parte dell'Ente opposto, nel corso del
giudizio per
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