Trib. Isernia, sentenza 06/03/2024, n. 28

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 06/03/2024, n. 28
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 28
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.12.2023 e vertente
TRA

, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE
E

rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI ELENA, giusta procura CP_1 in atti;
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/03/2020, Parte_1
adiva il Tribunale di Isernia per opporsi al decreto ingiuntivo n. 48/2020 del
[...]
0, emesso dall Tribunale di Isernia Sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore del dott. la somma di € 18.840,00 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria, per le retribuzioni relative alle attività aggiuntive espletate dal medico durante il periodo Giugno - Ottobre 2019 e non corrisposte dalla
. Controparte_2
In particolare, l'opponente sosteneva che il dipendente, in rapporto non esclusivo con l , avesse effettuato le turnazioni aggiuntive – espletabili solo dai Controparte_2 dirigenti medici in rapporto esclusivo - senza che la lo autorizzasse con Org_1 disposizioni in deroga, come in precedenza operato;
in se luogo, asseriva che gli importi di cui al D.I. opposto erano da contestarsi per carenza di un presupposto per la loro liquidazione, ossia l'espletamento dell'orario mensile di servizio previsto contrattualmente per la Dirigenza Medica (38 ore settimanali). Di qui, la formulazione di un nuovo conteggio, operato dalla opponente, sulle ore di attività aggiuntiva per i mesi Giugno-Ottobre 2019 e sulla liquidazione delle relative remunerazioni al medico ricorrente. Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo, e ndo che, a norma dell'art. 15 del CCNL Sanità 3.11.2005, ai dirigenti medici preposti alla direzione di una struttura complessa non è richiesto un monte ore di presenza settimanale fisso e minimo e, dunque, non abbiano debito orario. Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, la ha provveduto al Org_1 pagamento, in favore del Dott. della somma 11.993,33 (All.1), CP_1 qualificandola come compenso retributivo per i turni aggiuntivi resi dal medico dal giugno all'ottobre 2019. La causa, istruita quindi con le sole produzioni documentali, veniva discussa all'udienza del 05.12.2023, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
***
2. Visto lo spontaneo parziale adempimento di parte opponente, da imputare ai turni aggiuntivi resi dal giugno all'ottobre 2019, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'an della debenza degli emolumenti aggiuntivi per le prestazioni straordinarie rese, e dunque non verrà analizzata la questione giuridica circa la possibilità, per il dirigente medico direttore di struttura complessa in rapporto non esclusivo con l'azienda di effettuare turnazioni aggiuntive in assenza di una preventiva autorizzazione.
3. Per quanto riguarda la mancata previsione, nel contratto collettivo nazionale, di un monte ore minimo che debba essere osservato dal dirigente di struttura complessa, occorre richiamare
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