Trib. Isernia, sentenza 06/03/2024, n. 28
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa E P, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.12.2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI ELENA, giusta procura CP_1 in atti;RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/03/2020, Parte_1
adiva il Tribunale di Isernia per opporsi al decreto ingiuntivo n. 48/2020 del
[...]
0, emesso dall Tribunale di Isernia Sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore del dott. la somma di € 18.840,00 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria, per le retribuzioni relative alle attività aggiuntive espletate dal medico durante il periodo Giugno - Ottobre 2019 e non corrisposte dalla
. Controparte_2
In particolare, l'opponente sosteneva che il dipendente, in rapporto non esclusivo con l , avesse effettuato le turnazioni aggiuntive – espletabili solo dai Controparte_2 dirigenti medici in rapporto esclusivo - senza che la lo autorizzasse con Org_1 disposizioni in deroga, come in precedenza operato;in se luogo, asseriva che gli importi di cui al D.I. opposto erano da contestarsi per carenza di un presupposto per la loro liquidazione, ossia l'espletamento dell'orario mensile di servizio previsto contrattualmente per la Dirigenza Medica (38 ore settimanali). Di qui, la formulazione di un nuovo conteggio, operato dalla opponente, sulle ore di attività aggiuntiva per i mesi Giugno-Ottobre 2019 e sulla liquidazione delle relative remunerazioni al medico ricorrente. Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo, e ndo che, a norma dell'art. 15 del CCNL Sanità 3.11.2005, ai dirigenti medici preposti alla direzione di una struttura complessa non è richiesto un monte ore di presenza settimanale fisso e minimo e, dunque, non abbiano debito orario. Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, la ha provveduto al Org_1 pagamento, in favore del Dott. della somma 11.993,33 (All.1), CP_1 qualificandola come compenso retributivo per i turni aggiuntivi resi dal medico dal giugno all'ottobre 2019. La causa, istruita quindi con le sole produzioni documentali, veniva discussa all'udienza del 05.12.2023, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
***
2. Visto lo spontaneo parziale adempimento di parte opponente, da imputare ai turni aggiuntivi resi dal giugno all'ottobre 2019, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'an della debenza degli emolumenti aggiuntivi per le prestazioni straordinarie rese, e dunque non verrà analizzata la questione giuridica circa la possibilità, per il dirigente medico direttore di struttura complessa in rapporto non esclusivo con l'azienda di effettuare turnazioni aggiuntive in assenza di una preventiva autorizzazione.
3. Per quanto riguarda la mancata previsione, nel contratto collettivo nazionale, di un monte ore minimo che debba essere osservato dal dirigente di struttura complessa, occorre richiamare prima la normativa e poi la giurisprudenza che si espressa sull'argomento. Secondo l'art. 24 del CCNL Dirigenza Sanità triennio 2016-2018, per quello che qui rileva, “1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda o Ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione 39 di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., è negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'Art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione). 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.(…) 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Parte_2
La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi.
[...] ndividuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo 40 all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.” Il successivo art. 25, norma speciale destinata ai dirigenti di struttura complessa (“Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa”), dispone: “1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell' Azienda o Ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti. 2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano– con modalità condivise con le Aziende ed Enti ove tali modalità non siano già previste da specifiche disposizioni contrattuali – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria. 3. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del presente CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria.” Secondo la giurisprudenza che ha affrontato l'argomento (v. Cassazione civile sez. lav., 28/08/2023, (ud. 21/06/2023, dep. 28/08/2023), n.25356, che fa riferimento a un precedente CCNL ma con disposizioni sovrapponibili), che questo giudice condivide, sul piano testuale, non vi è dubbio che i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa siano una species del genus "dirigenti", ai quali indistintamente, senza altre specificazioni, si riferisce l'art. 24. Sul piano della ricostruzione della ratio complessiva della disciplina, l'art. 25 è volto a disciplinare, in modo speciale per i dirigenti superiori, le "modalità di articolazione del tempo di lavoro" e la "valutazione della necessità di eccedenze di orario", fermo restando il minimo che, in mancanza di altre indicazioni, non può che essere il medesimo fissato dall'art. 24. In sostanza, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, da un lato, hanno una maggiore autonomia nell'organizzare "il proprio tempo di lavoro";dall'altro lato, ed
è in questo senso che va interpretata la norma per conferirle un effetto utile e una specialità che altrimenti sarebbe irragionevole, non hanno diritto a un compenso per il lavoro straordinario neanche qualora il raggiungimento dei risultati a loro prefissati richieda un impegno orario notevolmente superiore rispetto a quello ordinariamente prescritto a tutti i dirigenti. In ogni caso, per quello che qui rileva, lo stesso contratto collettivo prevede espressamente che il calcolo venga operato sulle 38 ore per il calcolo di ferie, assenze e congedi, e naturalmente ciò vale non solo per quanto riguarda la quantificazione delle spettanze ma anche per individuare l'effettivo diritto al godimento di queste in relazione al monte ore lavorato;in questa fattispecie si tratta proprio di detrarre le ferie e le assenze godute dal monte ore in astratto lavorato, e per fare questa operazione è ovvio che il minimo di 38 ore richieste debba essere stato rispettato, altrimenti si arriverebbe all'assurdo per il quale il dirigente di struttura complessa ha diritto a ferie, assenze e congedi come se lavorasse per 38 ore settimanali ma senza lavorare effettivamente 38 ore settimanali. La peculiarità del dirigente di struttura complessa risiede, piuttosto, nell'autonoma organizzazione e distribuzione dell'orario settimanale, ma non in una sua riduzione. I calcoli effettuati da parte opponente sul debito orario e la compensazione con l'attività aggiuntiva svolta sono adeguatamente supportati da elementi probatori (cartellini presenze), corretti e, comunque, non sono stati specificamente contestati dalla parte opposta;l'opposizione, dunque, deve essere accolta nella parte in cui non è intervenuta la cessazione della materia del contendere. 4. Le spese seguono la soccombenza, data anche la buona condotta processuale della parte opponente che è risultata in parte vittoriosa e in parte ha spontaneamente contribuito a determinare la cessazione della materia del contendere, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa E P, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 138 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.12.2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI ELENA, giusta procura CP_1 in atti;RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/03/2020, Parte_1
adiva il Tribunale di Isernia per opporsi al decreto ingiuntivo n. 48/2020 del
[...]
0, emesso dall Tribunale di Isernia Sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore del dott. la somma di € 18.840,00 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria, per le retribuzioni relative alle attività aggiuntive espletate dal medico durante il periodo Giugno - Ottobre 2019 e non corrisposte dalla
. Controparte_2
In particolare, l'opponente sosteneva che il dipendente, in rapporto non esclusivo con l , avesse effettuato le turnazioni aggiuntive – espletabili solo dai Controparte_2 dirigenti medici in rapporto esclusivo - senza che la lo autorizzasse con Org_1 disposizioni in deroga, come in precedenza operato;in se luogo, asseriva che gli importi di cui al D.I. opposto erano da contestarsi per carenza di un presupposto per la loro liquidazione, ossia l'espletamento dell'orario mensile di servizio previsto contrattualmente per la Dirigenza Medica (38 ore settimanali). Di qui, la formulazione di un nuovo conteggio, operato dalla opponente, sulle ore di attività aggiuntiva per i mesi Giugno-Ottobre 2019 e sulla liquidazione delle relative remunerazioni al medico ricorrente. Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo, e ndo che, a norma dell'art. 15 del CCNL Sanità 3.11.2005, ai dirigenti medici preposti alla direzione di una struttura complessa non è richiesto un monte ore di presenza settimanale fisso e minimo e, dunque, non abbiano debito orario. Nelle more della prima udienza di comparizione delle parti, la ha provveduto al Org_1 pagamento, in favore del Dott. della somma 11.993,33 (All.1), CP_1 qualificandola come compenso retributivo per i turni aggiuntivi resi dal medico dal giugno all'ottobre 2019. La causa, istruita quindi con le sole produzioni documentali, veniva discussa all'udienza del 05.12.2023, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
***
2. Visto lo spontaneo parziale adempimento di parte opponente, da imputare ai turni aggiuntivi resi dal giugno all'ottobre 2019, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'an della debenza degli emolumenti aggiuntivi per le prestazioni straordinarie rese, e dunque non verrà analizzata la questione giuridica circa la possibilità, per il dirigente medico direttore di struttura complessa in rapporto non esclusivo con l'azienda di effettuare turnazioni aggiuntive in assenza di una preventiva autorizzazione.
3. Per quanto riguarda la mancata previsione, nel contratto collettivo nazionale, di un monte ore minimo che debba essere osservato dal dirigente di struttura complessa, occorre richiamare prima la normativa e poi la giurisprudenza che si espressa sull'argomento. Secondo l'art. 24 del CCNL Dirigenza Sanità triennio 2016-2018, per quello che qui rileva, “1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda o Ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione 39 di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., è negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'Art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione). 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.(…) 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Parte_2
La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi.
[...] ndividuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo 40 all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.” Il successivo art. 25, norma speciale destinata ai dirigenti di struttura complessa (“Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa”), dispone: “1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell' Azienda o Ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal presente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti. 2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano– con modalità condivise con le Aziende ed Enti ove tali modalità non siano già previste da specifiche disposizioni contrattuali – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria. 3. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del presente CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria.” Secondo la giurisprudenza che ha affrontato l'argomento (v. Cassazione civile sez. lav., 28/08/2023, (ud. 21/06/2023, dep. 28/08/2023), n.25356, che fa riferimento a un precedente CCNL ma con disposizioni sovrapponibili), che questo giudice condivide, sul piano testuale, non vi è dubbio che i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa siano una species del genus "dirigenti", ai quali indistintamente, senza altre specificazioni, si riferisce l'art. 24. Sul piano della ricostruzione della ratio complessiva della disciplina, l'art. 25 è volto a disciplinare, in modo speciale per i dirigenti superiori, le "modalità di articolazione del tempo di lavoro" e la "valutazione della necessità di eccedenze di orario", fermo restando il minimo che, in mancanza di altre indicazioni, non può che essere il medesimo fissato dall'art. 24. In sostanza, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, da un lato, hanno una maggiore autonomia nell'organizzare "il proprio tempo di lavoro";dall'altro lato, ed
è in questo senso che va interpretata la norma per conferirle un effetto utile e una specialità che altrimenti sarebbe irragionevole, non hanno diritto a un compenso per il lavoro straordinario neanche qualora il raggiungimento dei risultati a loro prefissati richieda un impegno orario notevolmente superiore rispetto a quello ordinariamente prescritto a tutti i dirigenti. In ogni caso, per quello che qui rileva, lo stesso contratto collettivo prevede espressamente che il calcolo venga operato sulle 38 ore per il calcolo di ferie, assenze e congedi, e naturalmente ciò vale non solo per quanto riguarda la quantificazione delle spettanze ma anche per individuare l'effettivo diritto al godimento di queste in relazione al monte ore lavorato;in questa fattispecie si tratta proprio di detrarre le ferie e le assenze godute dal monte ore in astratto lavorato, e per fare questa operazione è ovvio che il minimo di 38 ore richieste debba essere stato rispettato, altrimenti si arriverebbe all'assurdo per il quale il dirigente di struttura complessa ha diritto a ferie, assenze e congedi come se lavorasse per 38 ore settimanali ma senza lavorare effettivamente 38 ore settimanali. La peculiarità del dirigente di struttura complessa risiede, piuttosto, nell'autonoma organizzazione e distribuzione dell'orario settimanale, ma non in una sua riduzione. I calcoli effettuati da parte opponente sul debito orario e la compensazione con l'attività aggiuntiva svolta sono adeguatamente supportati da elementi probatori (cartellini presenze), corretti e, comunque, non sono stati specificamente contestati dalla parte opposta;l'opposizione, dunque, deve essere accolta nella parte in cui non è intervenuta la cessazione della materia del contendere. 4. Le spese seguono la soccombenza, data anche la buona condotta processuale della parte opponente che è risultata in parte vittoriosa e in parte ha spontaneamente contribuito a determinare la cessazione della materia del contendere, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
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