Trib. Palermo, sentenza 18/10/2024, n. 5001

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 18/10/2024, n. 5001
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5001
Data del deposito : 18 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5927/2024 vertente tra
NC TA, nata a [...] il [...], (Avv. Nicotra Claudia);

ricorrente
CONTRO
ZZ ES, nata a [...] il [...];

resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Interdizione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2024 parte ricorrente concludeva come da note scritte alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole in data 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/05/2024, la ricorrente, n.q. di figlia di ZZ
ES, ha chiesto dichiararsi l'interdizione della stessa, in quanto affetta da
malattia cerebrovascolare aggravata da sindrome demenziale (cfr. documentazione medica allegata al ricorso).
Ha precisato che tali patologie, aggravatesi nel tempo, hanno determinato in capo all'interdicenda una assoluta incapacità di attendere autonomamente alle ordinarie necessità della vita quotidiana e di provvedere alla cura dei propri interessi e che, in considerazione delle precarie condizioni di salute in cui versa la madre, appare necessario ed opportuno assicurarle un'adeguata protezione, affidandola alle cure di una persona che la rappresenti in tutti gli atti civili e ne amministri i beni.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto di essere nominata tutrice dell'interdicenda.
I prossimi congiunti di ZZ ES hanno espresso il proprio consenso all'accoglimento della domanda e alla nomina della ricorrente quale tutrice dell'interdicenda.
Il processo è stato, quindi, istruito con l'esame di ZZ ES, all'udienza del
09/07/2024, nonché attraverso l'esame della documentazione prodotta.
*******
Tanto premesso, osserva il Tribunale che non ricorrono i presupposti di legge per
l'accoglimento della domanda di interdizione di ZZ ES.
Ed invero la L. n. 6/2004 al fine di garantire adeguate misure di protezione alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, non solo ha introdotto nel nostro ordinamento
l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche modificato, in modo incisivo,
i presupposti legittimanti l'interdizione e l'inabilitazione.
In particolare, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla legge citata, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»;
e l'art. 415 cod. civ. prevede l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all'interdizione».
Secondo il dato testuale dell'art. 404 cod. civ., per altro verso, l'amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana per infermità o menomazione.
Ne discende che al medesimo soggetto gravemente menomato da un punto di vista psichico, tanto da non essere in grado di intendere e di volere, siano astrattamente applicabili sia l'amministrazione di sostegno che l'interdizione.
È, pertanto, compito del Giudice individuare l'istituto che garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie concreta, senza che tale scelta sfoci nella mera discrezionalità.
L'art. 414 c.c. fissa, infatti, quali criteri oggettivi cui ancorare la valutazione del Giudice quello della minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere e quello della proporzionalità
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