Trib. Pescara, sentenza 21/11/2024, n. 572
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Testo completo
Fascicolo n. 993/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL AV
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 21.11.2024
PROMOSSO DA
AM NI NI avv. SANTOFERRARA Alessio, C.so Vittorio Emanuele 147 - Pescara
CONTRO
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI avv. LUCIANO Carla, C.so G. Mazzini 65 - Campobasso
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 26.7.2023 AM NI NI (nato il [...]) proponeva opposizione avverso un decreto ex art. 633 c.p.c. (n.104/2023) emesso da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento in favore di CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI della complessiva somma di €116.305,90 per omesso versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, in relazione alle annualità contributive 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre oneri accessori).
L'opponente eccepiva:
• la prescrizione dei crediti ingiunti, a fronte dell'unico atto interruttivo del 20.7.2022;
• il contrasto delle vigenti previsioni dell'art.5 dello Statuto della Cassa con l'art.22, commi 1 e 2, della L.773/1982;
• che aveva provveduto ad iscriversi alla Cassa in data 12.1.1983, svolgendo l'attività di libero professionista sino al 31.1.2001, allorquando provvedeva a chiudere la partita IVA, sicchè dal 1.1.2002 non aveva più svolto l'attività di libero professionista, né continuativa né saltuaria, iniziando invece a svolgere in via esclusiva attività di lavoro subordinato alle dipendenze di LM BE S.r.l. (in forza di di contratto di assunzione a tempo determinato in data 2.3.2021 e successivi rinnovi del 29.4.2021 e del 31.5.2021, e come da busta paga del febbraio 2016 e di aprile 2021), giungendo persino a smarrire e denunciare in data 8.2.2022 (come documentava in atti) l'avvenuto smarrimento del tesserino professionale da geometra e del relativo sigillo.
In via riconvenzionale l'opponente domandava accertarsi il proprio diritto al trattamento pensionistico maturato in ragione dei contributi versati, con conseguente condanna della Cassa Geometri al pagamento mensile dei ratei di pensione.
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del d.i. opposto e contestando le eccezioni avversarie.
Eccepiva altresì che il ricorrente mai aveva provveduto a trasmettere alla Cassa comunicazioni (o dichiarazioni datoriali) ostative all'obbligo di versamento della contribuzione minima (ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari consistenti nella Delibera n. 123 del 20.05.2009 del C.d.A. della Cassa, di modifica della Delibera n. 2 del 2003, approvata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con ministeriale n. 24/IX/0013599/GEO-L-76 del
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14 luglio 2009).
Assunte la prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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L'iscrizione del ricorrente alla Cassa convenuta consegue alla iscrizione del ricorrente all'Albo dei Geometri, in applicazione dell'art.5 (Iscritti) dello Statuto della Cassa che prevede che “5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla Cassa i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla Cassa per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I rapporti tra la Cassa e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la legittimità di tali previsioni regolamentari, affermando i seguenti consolidati principi:
• “In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 - 01,
che in motivazione ha spiegato che “(…) Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, L.773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla Cassa Geometri è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo;
l'esistenza di altra attività esclusiva con
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obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività
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