Trib. Marsala, sentenza 26/03/2024, n. 238
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Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 190 /2024
Oggi 26/03/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse di dall'avv. MILAZZO ROSANNA Parte_1
nonché dell'omessa costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del , ritualmente evocato in giudizio e non
costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da
sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice C I, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
R M ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore e Controparte_3
C.F. ), in persona del dirigente pro
[...] P.IVA_2
tempore
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
* * *
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
2
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
alla corresponsione in favore della predetta della c.d. carta docenti per le finalità CP_4
di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
3) compensa integralmente le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente
a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma
121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado);
ha esposto che il
D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015,
individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo
determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli
artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del
D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le
amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme mediante assegnazione della
“Carta elettronica” accreditando sulla detta carta l'importo nominale di € 2.000,00.
Il e l hanno omesso di Controparte_1 Controparte_3
costituirsi e sono dichiarati contumaci.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il thema decidendum sottoposto dalla docente a questo Tribunale consiste nel verificare
se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i
destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia
conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
3 lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che
forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato
che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Persona_1
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a
tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr.
ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, punto 39). Persona_1
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di
non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera
diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale
trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non Org_1
discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle
differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo
indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha Org_1
inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico
o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3,
punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di
fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si
possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5
giugno 2018, , C-574/16, punto 48). Organizzazione_1
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri
oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
4
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi
possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti
alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica
sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella
nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro: invero, la ricorrente è stata assunta dal in qualità di Controparte_1
docente e ha prestato attività lavorativa nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 (cfr. documentazione in atti).
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla
natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego”
ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale
deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria
tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso
il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
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