Trib. Mantova, sentenza 21/11/2024, n. 919
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Testo completo
N. R.G. 2306/2023
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2306/2023 promossa da
FE DI TT EL
OPPONENTE contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
OPPOSTA
Oggi 21 novembre 2024 il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 6 D.Lvo. n.
150/11, mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Il procuratore di parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“nel merito, in via principale
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o revocare le ORDINANZEINGIUNZIONE
NN. 318/2023-VET, 321/2023-VET, 322/2023-VET, 324/2023-VET, 326/2023-VET,
327/2023-VET, 328/2023-VET, 329/2023-VET e 355/2023-VET, tutte emesse il 28.08.2023 dal DIRETTORE GENERALE di Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e notificate al ricorrente il 31.08.2023;
nel merito, in subordine
previo annullamento e/o modifica e/o revoca dei provvedimenti impugnati, determinare la sanzione nella misura minima di legge, pari ad €10.329,00 (art. 108, comma 1, del D.lgs. n.
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193/2006), anche in via equitativa ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n.
689/1981;
contestualmente, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 della Legge n.
689/1981 e riscontrandosi la presunta violazione della stessa disposizione di legge (art. 5 del
D.lgs. n. 193/2006), applicare la sanzione edittale con aumento contenuto sino al massimo del triplo;
in ogni caso
con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfetario e accessori C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Il procuratore di parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
“in via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le ordinanze ingiunzione n.
318/2023-VET, 321/2023-VET, 322/2023-VET, 324/2023-VET;
355/2023-VET;
326/2023-
VET, 327/2023-VET, 328/2023-VET, 329/2023-VET nell'importo in esse descritto.
Con ogni riserva di produrre, dedurre ed argomentare.
Con vittoria di onorari per la resistente ATS della Val Padana.”
Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo. n. 150/11., allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2306/2023 promossa da:
TT EL in proprio e quale titolare della ditta FE DI TT EL rappresentato e difeso dall'avv. ARALDI GABRIELE e dall'avv. ARALDI ERMINIO
OPPONENTI contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA rappresentata
e difesa dall'avv. FACCIOLI FAUSTA
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO
Con ricorso depositato il 27.09.2023 ET GE in proprio e nella veste di titolare della ditta individuale “PR di ET GE” proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione: nn. 318/2023-VET, 321/2023-VET, 322/2023-VET, 324/2023-VET, 326/2023-
VET, 327/2023-VET, 328/2023-VET, 329/2023-VET e 355/2023-VET, tutte emesse il
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28.08.2023 dal Direttore Generale di Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e notificate al ricorrente il 31.08.2023, con le quali era stato a questi ingiunto di pagare, per ciascuna, l'importo di € 20.688,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione al disposto dell'art. 5 del D.Lgs.
6.4.2006 n. 193, condotta punita ai sensi del successivo art. 108 comma 1.
L'opponente allegava: che in data 01.10.2018 gli Ufficiali del Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute – N.A.S. di Cremona si erano recati presso la sede legale della ditta PR
Di ET GE, al fine di svolgere accertamenti in merito ad alcuni mangimi complementari per cani e gatti denominati Giardia FE, AL, YN, IO, EN OO,
DI, ER CO e GY;
che come dichiarato dal ET nel relativo verbale di contestazione tali prodotti erano stati "fabbricati assemblati e confezionati dalla ditta AKRON
S.r.l. sita in IC (MI) via Gian Lorenzo Bernini nr. 17";
che in data 11.01.2019, il
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bologna aveva notificato a mezzo
PEC alla ditta PR Di ET Dr. GE n. 9 verbali di accertamento di illecito amministrativo: n. 3/20-1 (380), n. 3/20-2 (380), n. 3/20-3 (380), n. 3/20-4 (380), n. 3/20-5
(380), n. 3/20-6 (380), n. 3/20-7 (380), n. 3/20-8 (380) e n. 3/20-9 (380), tutti emessi il
07.01.2019, relativi ai prodotti indicati in ricorso;
che a parte il riferimento al nome del singolo prodotto, in tutti i verbali la contestazione sollevata era sempre la medesima, ossia quella di aver "posto in commercio mangimi complementari presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie di animali con particolare riguardo ai cani e ai gatti nonchè sostanze e/o associazioni di sostanze da utilizzare sugli animali allo scopo di ripristinare e correggere funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologia, immunologia.
Nella fattispecie per aver venduto alla società Himera, come da documentazione commerciale acquisita, il prodotto denominato [...], sulla base di accordi con la ditta AKRON S.r.l. con sede in IC (MI), aventi le caratteristiche sopra citate e destinate alle malattie di animali con particolare riguardo a gatti e ai cani", in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 193/2006, il quale stabilisce che "nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto l'AIC dal Ministero della salute a norma del presente decreto oppure dalla
Comunità europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004";
che l'illecito contestato era
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stato sanzionato, in ciascuno dei n. 9 verbali, nella misura di € 20.658,00, in applicazione dell'art. 108, comma 1, del citato D.Lgs. n. 193/2006, il quale prevede che "chiunque immette in commercio medicinali veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 1, e soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro
61.974,00" (sanzione complessiva dei n. 9 verbali pari ad € 185.922,00);
che di tali verbali era stata eseguita un'unica trasmissione all'indirizzo PEC della ditta PR di ET GE, con intento di notifica sia al Dott. ET GE, identificato come responsabile della violazione, sia alla ditta PR, quale obbligato in solido;
che ET GE, in proprio e nella veste di
Titolare della ditta PR di ET GE, aveva presentato, ai sensi dell'art. 18 della L. n.
689/1981, propri scritti difensivi (trasmessi a mezzo pec il 07.02.2019 e recepiti da ATS con prot. n. 10753/19 del 08.02.2019), chiedendo, in via procedimentale ed istruttoria, la propria audizione, e, nel merito, in via principale l'annullamento dei verbali e l'emissione di ordinanza di archiviazione degli atti, mentre in subordine l'applicazione di un'unica sanzione, nella misura edittale minima, con aumento limitato al massimo del triplo ex art. 8 della Legge n.
689/1981, audizione che veniva tenuta in data 5.07.2022;
che a conclusione del procedimento,
l'ATS aveva confermato le sanzioni amministrative inflitte con i verbali di accertamento ed emesso le ordinanze-ingiunzione impugnate.
L'opposizione veniva fondata sui seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della l. 689/1981, per mancata immediata contestazione della violazione, non contenendo il verbale di contestazione elevato dal N.A.S. di Cremona la contestazione di alcun addebito, ma esclusivamente un riepilogo delle operazioni di ispezione eseguite dagli Agenti e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal Dott. ET GE;
conseguentemente invalidità dei successivi verbali di accertamento, vista l'inosservanza dell'obbligo di contestazione immediata della violazione prescritto dalla legge e invalidità derivata delle ordinanze-ingiunzione (atti conseguenti);
vizio di legittimità (eccesso di potere e specificatamente dal difetto di istruttoria da parte dell'ATS
Val Padana) delle ordinanze ingiunzione per non essere stata rilevata la suddetta invalidità dei verbali di accertamento, nonché per difetto assoluto e/o carenza e/o insufficienza della
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motivazione, in quanto tali provvedimenti non indicano le ragioni di rigetto della suddetta doglianza, oggetto degli scritti difensivi;
2) violazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 - Incompetenza territoriale dell'Organo che ha eseguito l'accertamento, per avere il N.A.S. di Cremona eseguito
l'ispezione presso la Ditta PR, elevando contestuale verbale, ma su delega del N.A.S. di
Bologna e per essere stati i n. 9 verbali di accertamento emessi e notificati dal Nucleo emiliano, al di fuori del proprio ambito territoriale, con conseguente nullità dei verbali di accertamento e invalidità derivata delle ordinanze ingiunzione per gli stessi motivi di cui sopra;
3) Violazione della art. 14 della Legge n. 689/1981 - Nullità della notifica dei verbali di accertamento di illecito amministrativo, per essere stati detti verbali notificati dal N.A.S. di
Bologna mediante un'unica trasmissione all'indirizzo PEC della ditta PR Di ET GE, dunque al domicilio digitale dell'impresa, assimilabile alla sua sede legale, con intento di notifica non solo alla
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2306/2023 promossa da
FE DI TT EL
OPPONENTE contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
OPPOSTA
Oggi 21 novembre 2024 il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 6 D.Lvo. n.
150/11, mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Il procuratore di parte opponente ha così precisato le proprie conclusioni:
“nel merito, in via principale
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o revocare le ORDINANZEINGIUNZIONE
NN. 318/2023-VET, 321/2023-VET, 322/2023-VET, 324/2023-VET, 326/2023-VET,
327/2023-VET, 328/2023-VET, 329/2023-VET e 355/2023-VET, tutte emesse il 28.08.2023 dal DIRETTORE GENERALE di Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e notificate al ricorrente il 31.08.2023;
nel merito, in subordine
previo annullamento e/o modifica e/o revoca dei provvedimenti impugnati, determinare la sanzione nella misura minima di legge, pari ad €10.329,00 (art. 108, comma 1, del D.lgs. n.
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193/2006), anche in via equitativa ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n.
689/1981;
contestualmente, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 della Legge n.
689/1981 e riscontrandosi la presunta violazione della stessa disposizione di legge (art. 5 del
D.lgs. n. 193/2006), applicare la sanzione edittale con aumento contenuto sino al massimo del triplo;
in ogni caso
con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfetario e accessori C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Il procuratore di parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
“in via principale e nel merito: respingere, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, il ricorso in opposizione di cui è causa in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le ordinanze ingiunzione n.
318/2023-VET, 321/2023-VET, 322/2023-VET, 324/2023-VET;
355/2023-VET;
326/2023-
VET, 327/2023-VET, 328/2023-VET, 329/2023-VET nell'importo in esse descritto.
Con ogni riserva di produrre, dedurre ed argomentare.
Con vittoria di onorari per la resistente ATS della Val Padana.”
Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 6 D.Lvo. n. 150/11., allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 6
D.Lvo n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2306/2023 promossa da:
TT EL in proprio e quale titolare della ditta FE DI TT EL rappresentato e difeso dall'avv. ARALDI GABRIELE e dall'avv. ARALDI ERMINIO
OPPONENTI contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA rappresentata
e difesa dall'avv. FACCIOLI FAUSTA
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO
Con ricorso depositato il 27.09.2023 ET GE in proprio e nella veste di titolare della ditta individuale “PR di ET GE” proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione: nn. 318/2023-VET, 321/2023-VET, 322/2023-VET, 324/2023-VET, 326/2023-
VET, 327/2023-VET, 328/2023-VET, 329/2023-VET e 355/2023-VET, tutte emesse il
pagina 3 di 22
28.08.2023 dal Direttore Generale di Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana e notificate al ricorrente il 31.08.2023, con le quali era stato a questi ingiunto di pagare, per ciascuna, l'importo di € 20.688,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione al disposto dell'art. 5 del D.Lgs.
6.4.2006 n. 193, condotta punita ai sensi del successivo art. 108 comma 1.
L'opponente allegava: che in data 01.10.2018 gli Ufficiali del Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute – N.A.S. di Cremona si erano recati presso la sede legale della ditta PR
Di ET GE, al fine di svolgere accertamenti in merito ad alcuni mangimi complementari per cani e gatti denominati Giardia FE, AL, YN, IO, EN OO,
DI, ER CO e GY;
che come dichiarato dal ET nel relativo verbale di contestazione tali prodotti erano stati "fabbricati assemblati e confezionati dalla ditta AKRON
S.r.l. sita in IC (MI) via Gian Lorenzo Bernini nr. 17";
che in data 11.01.2019, il
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bologna aveva notificato a mezzo
PEC alla ditta PR Di ET Dr. GE n. 9 verbali di accertamento di illecito amministrativo: n. 3/20-1 (380), n. 3/20-2 (380), n. 3/20-3 (380), n. 3/20-4 (380), n. 3/20-5
(380), n. 3/20-6 (380), n. 3/20-7 (380), n. 3/20-8 (380) e n. 3/20-9 (380), tutti emessi il
07.01.2019, relativi ai prodotti indicati in ricorso;
che a parte il riferimento al nome del singolo prodotto, in tutti i verbali la contestazione sollevata era sempre la medesima, ossia quella di aver "posto in commercio mangimi complementari presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie di animali con particolare riguardo ai cani e ai gatti nonchè sostanze e/o associazioni di sostanze da utilizzare sugli animali allo scopo di ripristinare e correggere funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologia, immunologia.
Nella fattispecie per aver venduto alla società Himera, come da documentazione commerciale acquisita, il prodotto denominato [...], sulla base di accordi con la ditta AKRON S.r.l. con sede in IC (MI), aventi le caratteristiche sopra citate e destinate alle malattie di animali con particolare riguardo a gatti e ai cani", in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 193/2006, il quale stabilisce che "nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto l'AIC dal Ministero della salute a norma del presente decreto oppure dalla
Comunità europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004";
che l'illecito contestato era
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stato sanzionato, in ciascuno dei n. 9 verbali, nella misura di € 20.658,00, in applicazione dell'art. 108, comma 1, del citato D.Lgs. n. 193/2006, il quale prevede che "chiunque immette in commercio medicinali veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 1, e soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro
61.974,00" (sanzione complessiva dei n. 9 verbali pari ad € 185.922,00);
che di tali verbali era stata eseguita un'unica trasmissione all'indirizzo PEC della ditta PR di ET GE, con intento di notifica sia al Dott. ET GE, identificato come responsabile della violazione, sia alla ditta PR, quale obbligato in solido;
che ET GE, in proprio e nella veste di
Titolare della ditta PR di ET GE, aveva presentato, ai sensi dell'art. 18 della L. n.
689/1981, propri scritti difensivi (trasmessi a mezzo pec il 07.02.2019 e recepiti da ATS con prot. n. 10753/19 del 08.02.2019), chiedendo, in via procedimentale ed istruttoria, la propria audizione, e, nel merito, in via principale l'annullamento dei verbali e l'emissione di ordinanza di archiviazione degli atti, mentre in subordine l'applicazione di un'unica sanzione, nella misura edittale minima, con aumento limitato al massimo del triplo ex art. 8 della Legge n.
689/1981, audizione che veniva tenuta in data 5.07.2022;
che a conclusione del procedimento,
l'ATS aveva confermato le sanzioni amministrative inflitte con i verbali di accertamento ed emesso le ordinanze-ingiunzione impugnate.
L'opposizione veniva fondata sui seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della l. 689/1981, per mancata immediata contestazione della violazione, non contenendo il verbale di contestazione elevato dal N.A.S. di Cremona la contestazione di alcun addebito, ma esclusivamente un riepilogo delle operazioni di ispezione eseguite dagli Agenti e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal Dott. ET GE;
conseguentemente invalidità dei successivi verbali di accertamento, vista l'inosservanza dell'obbligo di contestazione immediata della violazione prescritto dalla legge e invalidità derivata delle ordinanze-ingiunzione (atti conseguenti);
vizio di legittimità (eccesso di potere e specificatamente dal difetto di istruttoria da parte dell'ATS
Val Padana) delle ordinanze ingiunzione per non essere stata rilevata la suddetta invalidità dei verbali di accertamento, nonché per difetto assoluto e/o carenza e/o insufficienza della
pagina 5 di 22
motivazione, in quanto tali provvedimenti non indicano le ragioni di rigetto della suddetta doglianza, oggetto degli scritti difensivi;
2) violazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 - Incompetenza territoriale dell'Organo che ha eseguito l'accertamento, per avere il N.A.S. di Cremona eseguito
l'ispezione presso la Ditta PR, elevando contestuale verbale, ma su delega del N.A.S. di
Bologna e per essere stati i n. 9 verbali di accertamento emessi e notificati dal Nucleo emiliano, al di fuori del proprio ambito territoriale, con conseguente nullità dei verbali di accertamento e invalidità derivata delle ordinanze ingiunzione per gli stessi motivi di cui sopra;
3) Violazione della art. 14 della Legge n. 689/1981 - Nullità della notifica dei verbali di accertamento di illecito amministrativo, per essere stati detti verbali notificati dal N.A.S. di
Bologna mediante un'unica trasmissione all'indirizzo PEC della ditta PR Di ET GE, dunque al domicilio digitale dell'impresa, assimilabile alla sua sede legale, con intento di notifica non solo alla
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