Trib. Roma, sentenza 08/12/2024, n. 18766
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Unico, dott. ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/09/2024 svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINARIA nella causa di primo grado iscritta al numero 37538 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente tra
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA (ATER di Roma) C.F. 00410700587, con sede in Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1, in persona del Direttore
Generale pro tempore, Dr. Luca Luigi Manuelli, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso l'avv. Deborah Cotogno,
C.F.: [...], che la rappresenta e difende in virtù di procura notarile allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
DE AZ SC (c.f. [...]) elettivamente domiciliata in
Corso Trieste 16 presso lo studio dell'avv. Laura Torroni (c.f.
[...]) dell'avv. Anna Scarponi (c.f. [...]) che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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E
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 – 127 TER – 281 quinquies C.P.C. . –
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art.
132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ATER di Roma ha convenuto in giudizio De ZI MA al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la Sig.ra DE AZ SC
(C.F.[...]), residente in [...], int. 5, ha occupato senza titolo l'alloggio di proprietà dell'ATER sito in Roma alla Via
Santa Rita Da Cascia, n. 50, Int. 9, contraddistinto dalla matricola 4230139359 e che, nonostante i numerosi solleciti, non ha versato il dovuto a titolo di morosità per mancato pagamento di canoni di locazione ovvero indennità di occupazione, oltre a oneri condominiali ed interessi di mora come rappresentato in narrativa, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di €21.752,01 compresi interessi di mora maturati alla data del 23/03/2023 e maturandi nonché oneri accessori quantificati come per legge e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- ovvero condannare la convenuta al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e/o al diverso criterio ritenuto di giustizia, anche previo esperimento di una CTU;
- in subordine , condannare la
Sig.ra MA DE AZ al pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia;
- in ogni caso, condannare la Sig.ra MA DE AZ al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A supporto della domanda ha evidenziato che:
-“l'ATER è proprietaria dell'unità immobiliare sita in Via Santa Rita Da Cascia,
n. 50, Int. 9, contraddistinta dalla matricola 4230139359;
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- a seguito di accertamenti effettuati dalla Polizia di Roma Capitale emergeva come l'alloggio de quo veniva occupato abusivamente dalla Sig.ra MA DE
AZ e dal di Lei nucleo familiare almeno a far data dall'anno 2015 (All. 3), sebbene la stessa non abbia mai iscritto la propria residenza presso l'unità immobiliare oggetto del contendere, come si evince dallo storico anagrafico allegato in atti (cfr. All. 1);
- per tale ragione, l'ATER poneva in essere tutte le azioni a tutela del proprio patrimonio e, nello specifico, inviava all'occupante formale diffida al rilascio dell'alloggio ai sensi del d.P.R. 1035/1972, art. 18, con nota prot. 98028 del
19/12/2016, tornata al mittente per compiuta giacenza (All. 4);
- con diffida del 24/03/2017 nota prot. 35902, la scrivente Azienda, altresì, chiedeva alla convenuta il pagamento di quanto dalla stessa dovuto a titolo di canoni di locazione ovvero indennità di occupazione, nonché oneri accessori per una somma di €2.499,85 compresi interessi di mora calcolati al 30/11/2016 (All.
5);
- tuttavia, la Sig.ra MA DE AZ, seppur continuando ad occupare abusivamente l'alloggio di proprietà di ATER, senza corrispondere le somme dovute, in data 27/01/2020, con nota prot. 3877, faceva richiesta di revisione del canone di locazione dichiarando una avvenuta variazione della capacità reddituale (All. 6);
richiesta, tra l'altro, del tutto incoerente ed inammissibile da parte dell'odierna Attrice a fronte di una situazione di occupazione sine titulo cui non abbia fatto seguito alcuna domanda per l'assegnazione in regolarizzazione;
- poiché la Sig.ra MA DE AZ non versava il dovuto per l'occupazione dell'alloggio de quo, l'ATER, in data 30/09/2020, reiterava richiesta di pagamento con formale lettera di diffida e messa in mora recante prot. n. 37457, la quale tornava anch'essa al mittente per compiuta giacenza (All. 7);
- a seguito della lettera di diffida da ultimo citata, la Sig.ra MA DE AZ, a mezzo del legale rappresentante, con nota prot. 44669 del 09/11/2020 che si allega in atti dichiarava, anzitutto, di detenere l'immobile in questione e, di conseguenza, si riconosceva debitrice della somma indicata nella predetta diffida per un debito pari ad €8.736,71 ascritto al 31/08/2020, chiedendo altresì di conseguire la restituzione di tali somme attraverso un piano di rientro all'uopo proposto (All. 8);
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- sennonché, nessun versamento a beneficio di ATER finalizzato al ristoro del credito da quest'ultima vantato nei confronti della odierna Convenuta ha mai fatto seguito alla suindicata lettera;
- pertanto, la scrivente Azienda, a mezzo di decreto recante prot. n. 33771, in data
10/06/2021, disponeva il rilascio dell'alloggio oggetto dell'odierno giudizio da parte della Sig.ra MA DE AZ, decreto non ritirato nel termine previsto
(All. 9);
- sicché, con nota prot. n. 53191 del 11/10/2021 venivano verbalizzate le operazioni di sgombero, all'esito delle quali, peraltro, veniva individuata come occupante abusiva la Sig.ra LE IK (All. 10), sebbene la Sig.ra MA DE
AZ nell'ultimo censimento si dichiarava residente nell'immobile de quo (All.
11);
- al fine di ottenere le somme comunque dovute dall'odierna Convenuta, la scrivente Azienda le inviava nuova lettera di diffida e messa in mora prot. 11100 in data 14/03/2022 invitandola alla corresponsione di un debito complessivo pari ad € 21.271,46 ascritto al 31/01/2022 (All. 12);
- anche quest'ultima diffida restava priva di riscontro, pertanto, da ultimo,
l'odierna Attrice, con lo scopo di raggiungere un accordo conciliativo, instaurava procedimento di mediazione nr Rm/976/2023 del 03/05/2023 presso l'organismo di Mediazione Gruppo101 (iscritto presso il Ministero di Giustizia con P.d.g. del
06/05/2011 nr. 294) e avente ad oggetto la richiesta nei confronti della Sig.ra
MA DE AZ del pagamento di tutte le somme dovute, il quale, tuttavia, veniva definito con esito negativo per l'assenza della parte invitata (All. 13);
- pertanto, a tutt'oggi, l'odierna Convenuta risulta debitrice nei confronti dell'ATER del Comune di Roma, come da prospetto che si allega in atti, di €
21.752,01 per indennità di occupazione non versata decorrente dal 01/04/2015 al
01/09/2021 (data del rilascio) compresi oneri accessori e interessi di mora calcolati al 23/03/2023”;
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio De ZI MA chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ - in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio ex art.
295 c.p.c., stante la pregiudiziale penale esposta nelle premesse;
NEL MERITO - rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 21.752,01 a
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proposta da parte attrice in quanto infondata per il mancato presupposto della occupazione abusiva dell'immobile di proprietà dell'ATER di Roma in quanto non accertato, né provato. - nella denegata ipotesi che venisse