Trib. Palermo, sentenza 20/05/2024, n. 2215
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA N° _____________________
Reg. Sent. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. ______________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia
Gentile, nella causa iscritta al n 3879/2023 R.G.L. promossa
Addì _____________ D A
Rilasciata spedizione in forma MONCADA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia esecutiva all'Avv.
Giugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito ______________________
in Palermo, Via Ricasoli n. 48, giusta procura in atti.
- ricorrente -
Per ___________________
C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore -
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale INPS, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana NN Rizzo, giusta procura
Il Cancelliere generale indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: pensione reversibilità figlio inabile
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art.
127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 5 aprile 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara il diritto di TA TO alla contitolarità
(insieme alla madre) della pensione di reversibilità (SO n.
1
20087827), con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del padre (27.6.2011).
❖ Conseguentemente condanna l'INPS alla corresponsione in favore di TA TO del beneficio richiesto e dei ratei già maturati, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione.
❖ Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alessia Giugno, dichiaratasi antistataria.
❖ Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di CTU liquidate con separato decreto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- di aver presentato in data 27/10/2021 domanda all'INPS di ricostituzione della pensione di reversibilità SO n. 20087827, chiedendo la variazione dei dati dei contitolari e, segnatamente,
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