Trib. Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 12.12.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.11.2024, 3.12.2024, 12.12.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1348/2023 R.G.Lav. TRA
, Parte_1 Parte_2
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, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11
[...] Parte_12 Parte_13 [...]
Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , Parte_17 Parte_18 Parte_19
l allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere informazioni ;
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RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Gnocchini giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via Augusto Elia n. 11 con indicazione dell'indiritto pec per ricevere informazioni ;
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RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito per erogazione indennità di massa vestiario.
1 PAROLE CHIAVE: INDENNITÀ MASSA VESTIARIO – TRATTAMENTO ECONOMICO PUBBLICI DIPENDENTI – FONTI.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. I ricorrenti, tutti dipendenti del in forza presso il Corpo della Polizia Locale, hanno CP_1 CP_1 egli anni la c.d. indennità di massa vestiario consistente nella corresponsione di una somma periodica in busta paga volta a rimborsare i dipendenti per gli esborsi che dovevano sostenere per l'acquisto di capi di vestiario complementari alla divisa (maglioni, camicie, scarpe, guanti e altro). Con missive del dicembre 2022 e gennaio 2023 il aveva Controparte_1 richiesto le somme erogate tra il 2013 e il 2018, ritenendo indebita l'erogazione secondo le risultanze di un'ispezione del MEF, procedendo con un piano di rientro alla trattenuta sulle buste paga di quanto dovuto da ciascun dipendente. Nel ricorso, si lamentano carenze formali e sostanziali dell'iniziativa comunale, evidenziando che la delibera relativa al recupero è successiva alle prime diffide inviate ai lavoratori e che non è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con lesione del diritto al contraddittorio e nullità degli atti di recupero effettuati. I ricorrenti sostengono che, in violazione dell'art. 179 comma 1 TFUEL, l'amministrazione non aveva idoneo titolo giuridico per l'attività di recupero, né aveva effettuato il necessario atto di accertamento. Nel merito, si sostiene che l'indennità oggetto di causa, invero, costituiva un rimborso forfettario delle spese per lavaggio divise e per acquisto di capi minuti che, invece che gravare sul venivano sostenute dai dipendenti, tra l'altro in misura CP_1 ben superio to erogato dall'ente, come disciplinato dalle delibere del Consiglio comunale. Non trattandosi di trattamento retributivo, ma di rimborso spese ancorché forfettario, l'importo non cadeva nel divieto previsto dall'art. 2 d.lgs. 165/2001, sicché i rilievi del MEF apparivano del tutto illegittimi. In subordine, i lavoratori ritengono di dover essere risarciti a causa dell'inadempimento del che avrebbe dovuto fornire il vestiario da CP_1 loro acquistato e in via di ulteriore subordine propongono azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Costituendosi in giudizio, il rileva che il Mef aveva Controparte_1 ritenuto che le somme previste a i massa vestiario erano state erogate non per rimborsare spese effettuate e documentate, ma quale somma finanziaria per gli acquisti e il mantenimento in buono stato del vestiario, non prevista né dal contratto collettivo né dalla legge, con conseguente applicazione del divieto di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001, tanto più che il aveva sempre fornito al corpo di polizia municipale tutto il CP_1 vestiar rio, sicché l'indennità per cui è causa era divenuta una vera e propria integrazione della retribuzione. Quanto alle altre eccezioni osserva: che la ripetizione delle somme indebitamente erogate ai dipendenti è un diritto dovere della pubblica amministrazione, senza che fosse necessario garantire la
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partecipazione al procedimento amministrativo dovendo trovare applicazione l'art. 21 octies legge 241/1990, in quanto l'esito del procedimento non poteva
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