Trib. Messina, sentenza 11/01/2024, n. 52
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura ROMEO in esito all'udienza del 9 gennaio 2024, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3284/2022 R.G. vertente
TRA
UC ROSARIO, c.f. [...], nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina via Mario Giurba n.
37, presso lo studio dell'avv. Enzo Costantino, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, c.f.
80027390584, con sede in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina via XXIV Maggio n.67 presso lo studio dell'avv. Attilio De Gregorio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione. RESISTENTE
OGGETTO: supplemento di pensione, contributi obbligatori
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2022 l'avv. OT AR premetteva di essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità erogato da Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense con decorrenza dall'1.2.2017.
Esponeva che, avendo optato per la prosecuzione dell'attività professionale in epoca successiva al collocamento in quiescenza, aveva continuato a versare alla Cassa la prevista contribuzione e di avere richiesto, con istanza del 3.11.2020, la rideterminazione del
trattamento pensionistico in godimento, con erogazione del supplemento biennale di pensione, in forza della contribuzione versata negli anni 2017 e 2018 e 2019 e 2020. L'istanza era stata accolta da Cassa Forense con delibera del 27.4.2021, con ammissione al supplemento biennale con decorrenza 1.2.2019 ma prendendo in considerazione solo la contribuzione versata nel biennio 2017 e 2018.
Spiegava di aver proposto reclamo avverso la suddetta delibera, chiedendo che venissero presi in considerazione, ai fini dell'integrazione del trattamento pensionistico, anche
i contributi versati nel biennio 2019-2020. Il reclamo veniva respinto con delibera del
22.9.2021, nella quale veniva evidenziato che il calcolo era stato effettuato in base alle disposizioni dei regolamenti pro tempore vigenti e che, dato che l'anno di decorrenza del trattamento pensionistico (2017) era stato considerato solo ai fini dell'anzianità e non anche per il calcolo dell'importo di pensione, per il computo del supplemento biennale era stato preso in considerazione il montante contributivo degli anni 2017 e 2018.
Evidenziava che gli avvocati in quiescenza fossero tenuti a versare in sede di autoliquidazione il contributo soggettivo nella misura pari al 7,25% fino al 2020 (mod
5/2021), 7,5% dal 2021 (mod 5/2022) del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico di 100.000,00 euro oltre ad un ulteriore contributo nella misura del
3% del reddito eccedente il medesimo tetto ed al contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato.
Contestava che la contribuzione soggettiva versata in autoliquidazione a decorrere dal secondo biennio dopo il collocamento in pensione non venisse più valutata ai fini della rivalutazione del trattamento pensionistico e deduceva che, se il professionista non avesse potuto più ricevere alcun incremento, avrebbe dovuto essere esonerato dal versamento di ogni forma di contribuzione diversa da quella a carattere strettamente solidaristico (ovvero il 4% contributo integrativo e contributo soggettivo 3% sui redditi superiori alla soglia di €
100.000,00 ed il contributo di maternità).
Rivendicava, pertanto, il diritto alla restituzione dell'importo di € 810,60 in riferimento ai contributi versati nel biennio 2019-2020 e/o al conguaglio di detta somma con altre eventualmente ancora da versare per il futuro.
Sollevava questione di legittimità costituzionale in merito alla violazione dell'art. 3 della Costituzione delle norme di cui alla L. 576/80 artt. 10 e 16 come modificato dalla L.
141/92 ed al Decreto Ministero del Lavoro del 21.7.2020 che avevano approvato e/o comunque, consentito al Regolamento Unico della Previdenza Forense approvato dal
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Comitato dei Delegati il 21.2.2020 di prevedere l'obbligo di versamento del contributivo soggettivo anche sul volume d'affari annualmente dichiarato, senza che tali somme rientrassero nella base di calcolo utile ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento per il professionista avvocato che in seguito al pensionamento avesse optato per la prosecuzione dell'esercizio della professione.
Deduceva che l'interpretazione fornita da Cassa Forense contrastasse con la ratio della
l. 576/1980 e con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ., sent.
32385/2021).
Chiedeva preliminarmente di sollevare questione di costituzionalità nei termini indicati innanzi alla Corte Costituzionale;
in ogni caso, chiedeva di ritenere e dichiarare illegittimo il Regolamento Unico della Previdenza Forense approvato dal Comitato dei
Delegati il 21.02.2020, ed illegittima la pretesa impositiva della Cassa Forense nella parte in cui per il professionista Avvocato, che in seguito al pensionamento optasse per la prosecuzione dell'esercizio della professione, prevedeva l'obbligo di versamento del contributivo soggettivo anche sul volume d'affari annualmente dichiarato, senza che tali somme rientrassero nella base di calcolo utile ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento successivamente al primo biennio dopo il collocamento in quiescenza e non venisse esonerato da tale versamento e, per l'effetto, disapplicarlo in parte qua;
di ritenere e dichiarare conseguentemente il difetto dei presupposti impositivi e
l'illegittimità della pretesa contributiva attivata da Cassa Forense nei propri confronti, nonché il proprio diritto all'esonero dal versamento di tale contributo e di ogni altro e diverso da quello di natura strettamente solidaristica successivamente al pensionamento e non valutabile ai fini dell'aumento del trattamento pensionistico in godimento e del supplemento biennale, con obbligo dello stesso al pagamento esclusivamente di tali ultime somme;
di ritenere e dichiarare l'obbligo della Cassa Forense di restituire in proprio favore l'importo di € 810,60 oltre interessi e rivalutazione ovvero il diritto del ricorrente al suo conguaglio;
in via subordinata, di ritenere e dichiarare il proprio diritto a veder valutati ai fini della rideterminazione periodica biennale del trattamento pensionistico in godimento, tutte le somme versate anche oltre il primo biennio successivo al collocamento in quiescenza. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense si costituiva con memoria depositata in data 28.1.2023, contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava che il supplemento di pensione fosse stato correttamente calcolato sulla
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base dei Regolamenti pro tempore vigenti, trasfusi nell'art. 62 del Regolamento Unico della
Previdenza Forense ed in particolare dell'art. 16, Regolamento per le prestazioni previdenziali, che, per le pensioni decorrenti dall'1.2.2017 all'1.1.2019, prevedeva un unico supplemento dopo 2 anni dal pensionamento. Spiegava che l'art. 13 del medesimo
Regolamento prevedesse, in sostituzione del supplemento biennale, un incremento di pensione una tantum dipendente dalla contribuzione versata dopo il pensionamento.
Evidenziava che la Cassa non erogasse solo trattamenti pensionistici ma anche assistenziali ed assicurativi e che la mancanza di un adeguato meccanismo di bilanciamento all'interno della contribuzione previdenziale si giustificasse per la natura dell'imposizione, non finalizzata a generali esigenze di pubblico interesse ma a finalità solidaristiche esclusivamente interne alla categoria di appartenenza. Richiamava, a sostegno della legittimità del proprio operato, alcuni passaggi motivazionali della sentenza del Tribunale di Napoli 2.2.2021 n. 727, che aveva dichiarato la legittimità della contribuzione previdenziale dell'avvocato pensionato attivo.
Sottolineava l'impossibilità di ripetizione dei contributi versati non utilizzabili a fini pensionistici, risultando la previsione della non restituibilità dei contributi rispettosa dei limiti dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e, come
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