Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 227

TRIB Nola
Sentenza
23 gennaio 2025
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TRIB Nola
Sentenza
23 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 227
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 227
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1819 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
TUCA INGROSSO ALIMENTARI S.a.s. e LL AS GA, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca D'Avino, presso la quale domiciliano in Nola alla via San Paolo Bel Sito
n. 79;

OPPONENTI
E
BANCA IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Leopoldo Conti, tutti odmiciliati presso lo studio dell'avv. Falcolini, sito in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora Provinciale n. 110;

OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.10.2024 i difensori delle parti hanno formulato le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo 155/2018 il Tribunale di Nola ha ingiunto a UC RO Alimentari S.a.s.
e CC AS GA il pagamento di Euro 7.382,19, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione tempestivamente notificato alla controparte i predetti opponenti hanno proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, nonché, nel merito, dei presupposti per l'accoglimento della domanda creditoria. Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è costituita in giudizio Banca Ifis, la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa, chiedendone il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio, e con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai
rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi
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