Trib. Vicenza, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza - Sezione Prima Civile - nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5356/2023 promossa da:
OFFICINE MONASTICHE S.R.L.S. (c.f. 01771120621), rappresentata e difesa
dall'avv. MATURO GIUSEPPE del Foro di Benevento e con domicilio eletto
presso lo studio del predetto difensore in Benevento, via G. Toma nr. 8
ATTRICE OPPONENTE contro
VILLAGE RENT S.R.L. UNIPERSONALE (c.f. 03334500240) rappresentata e
difesa dall'avv. BIASI MIRKO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Caldogno (VI), via Dante nr. 29
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE: la parte attrice non ha precisato le conclusioni e
pertanto le stesse si intendono precisate come in atti
1


PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare:

1- Concedersi la provvisoria esecutività del d.ing. n. 1688/2023 Ing. emesso il
07.09.2023 dal Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., perchè
l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;

Nel merito, in via principale:

2- Accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta,
per le tutte le eccezioni e deduzioni esposte in narrativa, rigettarsi le
conclusioni formulate nell'atto di citazione avversario;

3- Confermarsi conseguentemente il d. ing. n. 1688/2023 Ing., emesso il
07.09.2023 dal Tribunale di Vicenza;

4- In ogni caso, accertato e dichiarato il credito sussistente in capo alla Village
Rent S.r.l. nei confronti di Officine Monastiche S.r.l.s., condannarsi
quest'ultima al pagamento della somma capitale, pari ad € 12.547,17, tuttora
dovuta a favore della convenuta opposta, o comunque alla diversa somma che
risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto al
saldo effettivo;

In via riconvenzionale

5- Accertato e dichiarato che Village Rent S.r.l. va creditrice nei confronti di
Officine Monastiche S.r.l.s. anche dell'ulteriore somma di € 63.170,97, fondata
sul medesimo titolo contrattuale, per le causali esposte in narrativa,
condannarsi quest'ultima al pagamento della suddetta somma capitale, o della
minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa oltre agli interessi ex
D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto al saldo effettivo.
2
In ogni caso

6- Spese e competenze di causa rifuse.

7- Condannarsi la Officine Monastiche S.r.l.s. ai sensi dell'art. 96 comma 1
c.p.c.
, anche in via equitativa, per aver proposto la presente azione in mala
fede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente
notificato, Officine Monastiche s.r.l.s. (d'ora in avanti “OM”) proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1688/2023 R. Ing. (R.G.
3721/2023), emesso in data 06/07.09.23 dal Tribunale di Vicenza con il quale le
era stato ingiunto di pagare a Village Rent s.r.l. unipersonale (d'ora in avanti
“VR”) la somma capitale di € 12.547,17, oltre interessi di legge, da determinarsi
ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla data di scadenza delle
fatture azionate fino al saldo effettivo, oltre a spese e competenze della
procedura di ingiunzione, come ivi liquidati, a titolo di credito insoluto di cui
alle fatture azionate a titolo di corrispettivo per locazione a lungo termine di
autoveicoli come da condizioni generali di contratto allegate al ricorso per d.i..
A fondamento della propria opposizione OM formulava i seguenti motivi:
1) improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione proposta da VR per
mancato rispetto di quanto statuito dall'art. 33 dell'accordo quadro del
23.08.21. In tale articolo era stabilito che “Le parti si adopereranno al meglio
per risolvere amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere
con riferimento all'interpretazione o all'esecuzione dei singoli contatti di
locazione” e nella circostanza l'ingiungente aveva avviato direttamente l'azione
3
contravvenendo a tale disposizione pattizia che comporterebbe in ogni caso,
come condizione di ammissibilità dell'azione giudiziaria, l'obbligo di tentare
previamente una soluzione bonaria della controversia.
2) incompetenza del giudice adito per nullità della clausola di cui al n. 33
dell'Accordo quadro, in relazione alla deroga al Foro competente in quanto la
scelta del Foro di Vicenza non avrebbe alcun collegamento né con il foro della
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