Trib. Bari, sentenza 04/11/2024, n. 4167
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 4 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
13088 dell'anno 2022
TRA
IE FR, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
LEONCINI Roberto e dall'avv. IANNONE Roberto FR ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari, al viale Orazio Flacco, n. 11/7
– Ricorrente –
CONTRO
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dott. COLAMUSSI Matteo, rappresentata e difesa dall'avv. URSINI Pierfrancesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 32
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.12.2022, CI FR esponeva di essere dipendente della
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. dal 30.12.1986 con la qualifica di “capo squadra operatore di manovra” (par. 135 C.C.N.L. Autoferrotranvieri), svolgendo mansioni di unione, distacco e
instradamento dei veicoli ferroviari, controllo dei deviatoi e lubrificazione degli scambi dei convogli, all'aperto, anche in orario notturno, in prossimità di binari e linee ferroviarie. Il ricorrente, tenuto ad indossare dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle suddette mansioni, lamentava di aver provveduto a proprie spese alla manutenzione ed al lavaggio degli stessi, chiedendo pertanto il risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento del datore di lavoro, da quantificarsi in separato giudizio, oltre spese di lite.
La Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, evidenziando in particolare che gli indumenti in dotazione del ricorrente non costituiscono dispositivi di protezione individuale ma meri capi di abbigliamento, volti a preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa. La resistente, inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e il Giudice decideva come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 74, d.lgs. n. 81 del 2008 per dispositivo di protezione individuale si intende
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”, dovendosi escludere, secondo quanto disposto dal comma 2, “a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per
l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”.
I dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell'art. 76, d.lgs. n. 81 del 2008, “devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni” e dunque “a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”. In caso di rischi multipli, “che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.
Ai fini della