Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8453/2024 r.g., promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Guglielmini C.F._2
d'Achille del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“si riportano al ricorso, chiedendo che il Tribunale omologhi la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e sopra riportate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 3 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 10 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 30 marzo 2002 a Calderara di Reno (Bologna) e che dalla loro unione sono nate le figlie il 24 maggio 2002, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e il 21 febbraio 2005, maggiorenne, ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;

considerato che

fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del giorno 10 dicembre
2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari, da effettuarsi direttamente in sede di omologa della separazione:
Art.1) Consenso ed oggetto
Il signor , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), residente a [...], di C.F._1
professione operaio, in questa sede cede e trasferisce alla Sig.ra Parte_2
2
nata a [...] il [...] (c.f.: ) residente a [...]C.F._2
di Reno (BO), via Buozzi n.10, di professione operaia, che accetta ed acquista la propria quota del diritto di piena proprietà indivisa nella misura del 50%, il cui restante
50% già di piena proprietà della medesima, che l'effetto diverrà piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile, già adibito a residenza familiare, sito in Calderara di Reno
(BO), in via Buozzi n.10, costituito da un appartamento ad uso civile di abitazione, posto al piano terzo, con annessi cantina ed autorimessa, quest'ultima in corpo di fabbricato limitrofo in via G. Matteotti, n°5, entrambi al piano terra, il tutto distinto al
Catasto dei Fabbricati di detto Comune e specificatamente:
• al foglio 37, mappale 379, sub.15, Cat. A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale 95 mq., rendita catastale € 553,90, l'appartamento e la cantina, in confine con
, e beni comuni;
Parte_3 Parte_4
• al foglio 377, mappale 378, sub. 4, Cat. C/6, classe 1, consistenza 13 mq., superficie catastale 15 mq., rendita catastale € 65,80 in confine con
[...]
e beni comuni, salvo altri. Controparte_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione.
2) Provenienza
La quota di comproprietà delle porzioni immobiliari oggetto di trasferimento sono pervenute alla parte cedente, SI , con rogito a ministero notaio Dott. Parte_1
di Bologna in data 04.07.2013, rep. 42728, fasc. 13263, registrato Persona_3
all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 2, in data 09.07.2013 al n° 11341 serie
1T, trascritto a Bologna il 10.07.2013, all'art.18118 reg. part. e all'art.26836 reg. gen.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trovano i fabbricati e con quelli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi