Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17906
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Testo completo
N.R.G. 15343 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa M I Presidente
Dott.ssa F A Giudice
Dott.ssa M T M Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15343 /2023 promossa da:
(CF. ) nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAPPELLO FOLCO e dell'Avv. CAPPELLO DARIO;
RICORRENTE contro
(CF. ) nato a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RULLI GIORGIA e dell'Avv. PASCUCCI GUIDO;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/03/2023, , premesso che dalla relazione more Parte_1
Per_ uxorio con , era nata la figlia (il 08/10/2017), ha chiesto all'adito Controparte_1
Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento materno, la regolamentazione della frequentazione padre-figlia e il mantenimento in via diretta della figlia,
ciascuno durante il tempo di permanenza della minore presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione al 100% dei contributi dell'assegno unico.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla richiesta affidamento congiunto e di Controparte_1 collocamento della minore presso la madre, nonché alle modalità di frequentazione e di mantenimento.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nei termini che di seguito si espongono: Per_
“1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso
l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso di sè. Sarà onere dei genitori tenersi