Trib. Treviso, sentenza 02/12/2024, n. 2031
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 2612/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 03/06/2024 da
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta mandato depositato unitamente al ricorso introduttivo, dall'avv.
Sabrina Zanutel (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Pordenone;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Dardhas (Albania) il 22.01.2015, registrato al n. 04 all'ufficio dello stato civile della Repubblica di Albania e non trascritto in Italia;
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 - Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
PE
- Disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre con collocazione e Per_2
residenza anagrafica presso la medesima, la quale potrà in autonomia e senza il concerto paterno adottare ogni decisione strategica di carattere sanitario, scolastico, ricreativo, ludico, residenziale
e di espatrio nell'interesse delle minori;
- Disporre che il padre possa essere autorizzato a frequentare le figlie in forma protetta secondo le modalità che saranno suggerite dal Consultorio eventualmente nominato oppure secondo il calendario di visite che verrà stabilito da Codesta autorità giudiziaria;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori la somma mensile di € 600,00 complessivi (euro 300,00 cadauna) in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della medesima, l'importo di euro 250,00 sino a quando la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
- Le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto;
- L'assegno unico - universale per le figlie a carico verrà percepito dalla signora Parte_1
;
[...]
- Compensi professionali e spese rifuse.
In via istruttoria:
- Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro a tempo indeterminato del signor presso la società Eco.Costruzioni srl di Casale Sul Sile Controparte_1
(TV);
- Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle CU 2024, 2023 e 2022 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che PEona_3 venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle buste paga relative all'anno 2024 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che venga Controparte_1
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'estratto conto previdenziale del signor CP_1
- Si chiede che venga disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari del
[...]
signor Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che in data 22/01/2015 Parte_1 contraeva matrimonio in Dardhas - Repubblica di Albania con che dall'unione Controparte_1
PE nascevano le figlie in Albania, in data 25/04/2016 e , in Italia, in data 01/04/2022;
che il Per_2 matrimonio avveniva in giovanissima età senza le necessarie basi, come un'abitazione stabile o una situazione lavorativa sicura;
che il resistente sottoponeva la moglie a ripetuti episodi di violenza;
che, da ultimo, l'evento violento accaduto il 10/07/2023 determinava una svolta nella vita condotta dalla ricorrente e dalle minori, allorquando le stesse si allontanavano dal resistente;
che in data
12/07/2023 la ricorrente sporgeva denuncia/querela presso la Questura di Treviso per i reati di maltrattamento, lesioni e minacce e il successivo 17/07/2023, la stessa, dopo la dimissione dall'Ospedale, veniva accolta in una struttura protetta unitamente alle bambine.
Esposte dunque le rispettive situazioni reddituali dei coniugi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/10/2024 era presente la ricorrente con il proprio procuratore, nonché il resistente in persona di cui veniva dichiarata la contumacia stante la non costituzione in giudizio dello stesso.
Venivano quindi sentite le parti e la ricorrente dichiarava di non lavorare, mentre il resistente rappresentava di aver iniziato un nuovo lavoro da pochi giorni.
Il Giudice adottava quindi i provvedimenti urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni.
Dato atto della rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale, il Giudice tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Albania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito
e della eventuale conseguente legge applicabile.
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale del convenuto. Dagli atti emerge infatti che il resistente risiede in Treviso, alla Strada Canizzano n. 13 (cfr. doc. 3).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 2612/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 03/06/2024 da
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta mandato depositato unitamente al ricorso introduttivo, dall'avv.
Sabrina Zanutel (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Pordenone;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Dardhas (Albania) il 22.01.2015, registrato al n. 04 all'ufficio dello stato civile della Repubblica di Albania e non trascritto in Italia;
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 - Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
PE
- Disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre con collocazione e Per_2
residenza anagrafica presso la medesima, la quale potrà in autonomia e senza il concerto paterno adottare ogni decisione strategica di carattere sanitario, scolastico, ricreativo, ludico, residenziale
e di espatrio nell'interesse delle minori;
- Disporre che il padre possa essere autorizzato a frequentare le figlie in forma protetta secondo le modalità che saranno suggerite dal Consultorio eventualmente nominato oppure secondo il calendario di visite che verrà stabilito da Codesta autorità giudiziaria;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori la somma mensile di € 600,00 complessivi (euro 300,00 cadauna) in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della medesima, l'importo di euro 250,00 sino a quando la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
- Le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto;
- L'assegno unico - universale per le figlie a carico verrà percepito dalla signora Parte_1
;
[...]
- Compensi professionali e spese rifuse.
In via istruttoria:
- Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro a tempo indeterminato del signor presso la società Eco.Costruzioni srl di Casale Sul Sile Controparte_1
(TV);
- Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle CU 2024, 2023 e 2022 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che PEona_3 venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle buste paga relative all'anno 2024 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che venga Controparte_1
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'estratto conto previdenziale del signor CP_1
- Si chiede che venga disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari del
[...]
signor Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che in data 22/01/2015 Parte_1 contraeva matrimonio in Dardhas - Repubblica di Albania con che dall'unione Controparte_1
PE nascevano le figlie in Albania, in data 25/04/2016 e , in Italia, in data 01/04/2022;
che il Per_2 matrimonio avveniva in giovanissima età senza le necessarie basi, come un'abitazione stabile o una situazione lavorativa sicura;
che il resistente sottoponeva la moglie a ripetuti episodi di violenza;
che, da ultimo, l'evento violento accaduto il 10/07/2023 determinava una svolta nella vita condotta dalla ricorrente e dalle minori, allorquando le stesse si allontanavano dal resistente;
che in data
12/07/2023 la ricorrente sporgeva denuncia/querela presso la Questura di Treviso per i reati di maltrattamento, lesioni e minacce e il successivo 17/07/2023, la stessa, dopo la dimissione dall'Ospedale, veniva accolta in una struttura protetta unitamente alle bambine.
Esposte dunque le rispettive situazioni reddituali dei coniugi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/10/2024 era presente la ricorrente con il proprio procuratore, nonché il resistente in persona di cui veniva dichiarata la contumacia stante la non costituzione in giudizio dello stesso.
Venivano quindi sentite le parti e la ricorrente dichiarava di non lavorare, mentre il resistente rappresentava di aver iniziato un nuovo lavoro da pochi giorni.
Il Giudice adottava quindi i provvedimenti urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni.
Dato atto della rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale, il Giudice tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Albania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito
e della eventuale conseguente legge applicabile.
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale del convenuto. Dagli atti emerge infatti che il resistente risiede in Treviso, alla Strada Canizzano n. 13 (cfr. doc. 3).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.
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