Trib. Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 4985

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 4985
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 4985
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


N.R.G. 12799/2023

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12799/2023, promosso da:
IR OT, nato in [...] il [...];
OE IS OT, nata in [...] il [...];
AD LI OT, nato in [...] il [...];
IA IA OT, nata in [...] l'[...];
FE OT, nato in [...] il [...];
IA LU RA OT, nata in [...] l'[...];
CE LU RA OT, nata in [...] il [...];
IV OT, nato in [...] il [...];
AR OT IT, nata in [...] il [...];
MA OT, nato in [...] il [...];
IAN MO OT, nata in [...] il [...];
NE MO OT, nata in [...] il [...];
IR LU OT, nato in [...] il [...];
CI PA OT, nato in [...] il [...];
AN LUa EI OT, nata in [...] il [...];
RO OT IT, nato in [...] il [...];

IA CE VE OT, nata in [...] il [...];

rappresentati tutti e difesi dall'avv. OV Bonato del foro di Roma
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 21/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano OV AT OT, nato a [...] (provincia di Cremona) il 21.8.1869 (all. 3), e deducono quanto segue.
A. OV AT OT, emigrato in Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 000.718.972.687/2023, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato - v. all. 4);
in Brasile ha contratto matrimonio, il 23.9.1891, con ES CO (v. all. 5), e dall'unione è nato LI OT (6.3.1906, in Garibáldi - all. 6).

B- Dall'unione tra LI OT e LE OT è nato AL OT (7.6.1926, Erechim - Brasile, all. 7).

C- AL OT ha sposato HI IA VA (il 7.11.1949, Erechim, all. 8). Successivamente AL OT ha contratto nuovo matrimonio con IN TE CH
(il 25.10.1991, Xanxerê, all. 09).
Dall'unione coniugale tra AL OT e HI IA OT sono nati:
(i) IR LU OT (24.10.1950, Erechim - all. 10).
(ii) IV OT (6/1/1968, Nonoaí - all. 11).

D(i)- IR LU OT ha contratto matrimonio (25/1/1975, Erechim - all. 12) con CI OS SA AC, la quale - nata in Erechin il [...], a [...] matrimonio ha assunto il nome CI AC OT e automaticamente, in applicazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n.555 del 1912, ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano,
Dall'unione coniugale tra IR LU OT e CI AC OT sono nati
(i) IR OT (29.7.1975, Querência - all. 14);

(ii) MA OT (13.9.1981, Querência - all. 15);

(iii) FE OT (7.5.1989, Canarana - all. 16).
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D(ii) - IV OT ha contratto matrimonio con IO TO IL il 29.9.1990, in Canarana (all. 27);
dal matrimonio sono nati:
(iv) AR OT TO (29.6.1992, Querencia - all. 29)
(v) AR OT TO (12.05.1998, Querencia - all. 30)

E(i) IR OT ha contratto matrimonio con SE VI EE (l'8/7/2003, in Canarana - all. 17) e dall'unione sono nati:
(i) OE IS OT (22.9.2004, Querencia - all. 18)
(ii) AD LI OT (26.4.2008, Querencia – all. 19)
(iii) IA IA OT (8.10.2013, Querencia - all. 20)

E(ii)- MA OT ha sposato il 12.6.2008 (all. 21) MO MA MO;
dall'unione coniugale sono nati:
(iv) IAN MO OT (25.11.2008, Querencia - all. 22)
(v)NE MO OT (24.2.2015, Querencia - all. 23)

E(iii) - FE OT ha contratto matrimonio con AM NE FT IR il 3.2.2023, nella città di Canarana (all. 24), e dall'unione è nata
(vi) IA FT IR OT (8/11/2021, Querencia - all. 25)
(vii) IA FT IR OT (12/12/2022, Querencia - all. 26)
E(iv) - Dall'unione tra AR OT TO e AN JO EI è nata (viii) AN LUa EI OT (29.5.2016, Querencia - all. 31).
Dall'unione tra AR OT TO e IC IR PA è nata (ix) IA IA IR OT (5.4.2023, Querencia - all. 32 e all. 32 bis).”
3. Il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il 24.10.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.12.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 28.11.2024, sostituendola ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 25.11.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Pag. 3 di 8 Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva.
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