Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/11/2024, n. 84
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Testo completo
N. R.G. 597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. A D G, Presidente;
Dott. C C, Giudice;
Dott.ssa M M, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 597/2024, del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER
AFFIDAMENTO DI FIGLIO MINORE CON TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 473
BIS.51 CPC”, promosso, in via congiunta, da:
pagina 1 di 6
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
E P (C.F.: ), del Foro di Tempio Pausania, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via Ilva nr. 44;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfranco Tirotto
(C.F.: , del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via La Marmora nr. 9;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI:
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non si è opposto alle condizioni rassegante dalle parti in via congiunta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, le parti rilevavano di avere intrapreso una convivenza, tra l'anno
2011 ed il 2012, e che dalla loro relazione nasceva una figlia, nata il Persona_1
26/12/2012, in La Maddalena (C.F.: ). C.F._5
pagina 2 di 6
I ricorrenti davano atto che, ormai da tempo, il loro legame sentimentale aveva subito una compromissione, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza che, di fatto, era stata interrotta, nonostante vari tentativi di preservare l'unità familiare, nel principale interesse
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. A D G, Presidente;
Dott. C C, Giudice;
Dott.ssa M M, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 597/2024, del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER
AFFIDAMENTO DI FIGLIO MINORE CON TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 473
BIS.51 CPC”, promosso, in via congiunta, da:
pagina 1 di 6
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
E P (C.F.: ), del Foro di Tempio Pausania, C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via Ilva nr. 44;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfranco Tirotto
(C.F.: , del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via La Marmora nr. 9;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI:
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non si è opposto alle condizioni rassegante dalle parti in via congiunta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, le parti rilevavano di avere intrapreso una convivenza, tra l'anno
2011 ed il 2012, e che dalla loro relazione nasceva una figlia, nata il Persona_1
26/12/2012, in La Maddalena (C.F.: ). C.F._5
pagina 2 di 6
I ricorrenti davano atto che, ormai da tempo, il loro legame sentimentale aveva subito una compromissione, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza che, di fatto, era stata interrotta, nonostante vari tentativi di preservare l'unità familiare, nel principale interesse
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