Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1114
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Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3273/2022 R.C.F. promossa con ricorso depositato il 05/10/2022
da
(Cod. Fisc. ( ), difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to COMPARETTI BARBARA
ricorrente
contro
(Cod. Fisc. ), difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to GRASSO CHIARA e dall'avv. LANDELLI
MAURIZIO
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con declaratoria di addebito a carico di Controparte_1 Controparte_1
per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, co. 2, C.C.;
2) Assegnare alla signora la casa coniugale e il diritto d'uso Parte_1 dei mobili che la corredano, ciò nell'interesse dei figli minori, che presso la madre resteranno collocati;
1
3) Affidare i figli minori , e in Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
via superesclusiva alla madre, che eserciterà da sola la responsabilità genitoriale anche per tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del co. 3 dell'art. 337-quater C.C.;
decisioni concernenti esemplificativamente la salute, l'istruzione, l'educazione ed anche
l'espatrio dei minori;
regolamentandosi il diritto di visita del padre, in forma esclusivamente protetta, solo all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità che il padre svolgerà prendendo consapevolezza dei bisogni e degli interessi dei figli, nell'interesse preminente degli stessi;
4) Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro
1.000,00 (€uro 250,00 per ciascun figlio), ovvero l'importo mensile che il
Tribunale riterrà proporzionato ai sensi della disposizione di cui all'art. 337-ter, co. 4, C.C., con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
5) Porre a carico del marito l'obbligo di rimborsare il 100% delle spese straordinarie – come precisato nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sez. Udine – documentate ai fini del rimborso, che sarà dovuto entro il mese successivo con decorrenza dal ricevimento della richiesta documentata formulata dal genitore avente diritto;
6) Stabilirsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre affidataria;
7) Porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, ovvero l'importo mensile che il Tribunale riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
8) Condannare il resistente alla rifusione delle spese e delle competenze di causa del presente giudizio.”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Respingere la richiesta di addebito della separazione al marito;
2) Disporsi un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari
ad euro 400,00 mensili totali (euro 100,00 mensili cadauno), con rivalutazione
ISTAT;
2
3) Disporsi che le spese straordinarie e l'assegno unico per i figli siano suddivisi
al 50% tra le parti;
4) Dichiararsi che nulla è dovuto a carico del Sig. a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento della coniuge Pt_1
5) Disporsi la continuazione del percorso di ausilio alla genitorialità espletato
dai Servizi Sociali competenti, come già previsto con la ordinanza presidenziale,
al fine di pervenire prima alla realizzazione degli incontri protetti con i figli, e
poi ad un affidamento condiviso dei minori, secondo le modalità ritenute
opportune dal Giudicante.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si rinuncia all'impugnazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.10.2022 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 28/10/2011 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nati 4 figli Controparte_1
( , nato il [...] a [...];
nato il [...] a [...];
Per_1 Per_2
, nato il [...] a [...];
, nato il [...] a [...]), ha Per_3 Per_4
esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, reo di avere mantenuto nel tempo comportamenti gravemente violenti e maltrattanti a danno della famiglia. Per tali fatti, proseguiva la ricorrente, pende procedimento penale
a carico del marito, peraltro attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ha domandato, altresì, l'affido esclusivo rafforzato dei figli alla madre con visite paterne esclusivamente protette e con obbligo per il predetto di provvedere al mantenimento di figli mediante versamento di un assegno complessivo di euro 1.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno mensile di euro 200,00.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti a suo carico. Era stata la moglie, secondo il ad avere sempre avuto un atteggiamento denigratorio, CP_1
3
violento e umiliante nei confronti del marito. Anche lui si era determinato a sporgere denuncia-querela nei confronti della moglie per il reato di maltrattamenti. Ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie e si
è proposto di versare per i figli un assegno inferiore, segnatamente di euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla, invece, per la moglie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, disponendo visite paterne presenziate con
l'assistenza dei servizi sociali cui ha affidato i minori per sostegno e controllo;
ha posto a carico del padre un assegno mensile di euro 600,00 per i figli e di euro
150,00 per la moglie. Ha, quindi, nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 17.1.2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 288/2023, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore.
La causa è stata, quindi, istruita con deposito delle memorie previste dall'art.
183 comma 6 c.p.c., lungo monitoraggio demandato ai servizi sociali e con produzione documentale.
All'udienza del 21.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, mandando al PM per acquisire le sue conclusioni.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- Sulla domanda di addebito
Pronunciata sentenza parziale sullo status, occorre esaminare anzitutto la questione relativa alla domanda di addebito della separazione.
Il Collegio rammenta che nel procedimento volto alla separazione dei coniugi compete alla parte che chieda l'accoglimento della domanda di addebito
l'assolvimento dell'onere di provare non solo che l'irreversibile crisi del rapporto
4
di connubio sia ascrivibile in via esclusiva alla violazione cosciente e volontaria dei doveri del matrimonio da parte dell'altro coniuge, ma altresì, e soprattutto, di dimostrare che tra detto comportamento e la crisi matrimoniale esista un rapporto di causa a effetto, con la conseguenza che la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza anche di solo uno di tali presupposti comporta il rigetto della richiesta.
La moglie ha fondato la domanda di addebito della separazione al marito sull'assunto che “… fin dall'inizio della relazione il signor Controparte_1
ha manifestato modalità verbali umilianti e degradanti nei riguardi della signora che progressivamente hanno coinvolto anche i figli Parte_1
minori: non di rado, infatti, capitava che si arrabbiasse o perdesse la pazienza anche per banalità, inveendo contro la moglie ed i figli utilizzando un tono molto svilente e denigratorio, dicendo spesso ai bambini che erano “stupidi” o che
“non sapevano fare niente”, ed intimando alla moglie di “stare muta”.
L'irascibilità del signor negli anni si è via via acuita, peggiorando CP_1
a tal punto da aver reso oggi il contesto familiare non ulteriormente tollerabile: gli insulti del marito a moglie e figli sono diventati quotidiani ed il loro tenore sempre più grave, tanto che la ricorrente per sottrarre i figli minori alla violenza paterna si è determinata a chiedere un aiuto ai Servizi che si occupano della tutela dei minori e a chiedere la separazione dal marito …” (pagg. 5 e 6 ricorso).
Più nello specifico, la moglie ha allegato di essere stata vittima, in costanza di matrimonio, di gravi condotte maltrattanti e violente, riferendo che il CP_1
avrebbe agito nei suoi confronti:
- violenza verbale, per essersi rivolto a lei, anche in presenza dei figli minori, con epiteti sessisti, denigratori, offensivi e umilianti (v. punti 18, 19, 28 e 29 de ricorso);
- violenza psicologica ed economica, per averle rinfacciato che ella non guadagnava abbastanza e contestato le spese dalla stessa effettuate, per poi toglierle la delega sul conto corrente ed arrivare, infine, a vendere
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3273/2022 R.C.F. promossa con ricorso depositato il 05/10/2022
da
(Cod. Fisc. ( ), difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to COMPARETTI BARBARA
ricorrente
contro
(Cod. Fisc. ), difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to GRASSO CHIARA e dall'avv. LANDELLI
MAURIZIO
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con declaratoria di addebito a carico di Controparte_1 Controparte_1
per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, co. 2, C.C.;
2) Assegnare alla signora la casa coniugale e il diritto d'uso Parte_1 dei mobili che la corredano, ciò nell'interesse dei figli minori, che presso la madre resteranno collocati;
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3) Affidare i figli minori , e in Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
via superesclusiva alla madre, che eserciterà da sola la responsabilità genitoriale anche per tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del co. 3 dell'art. 337-quater C.C.;
decisioni concernenti esemplificativamente la salute, l'istruzione, l'educazione ed anche
l'espatrio dei minori;
regolamentandosi il diritto di visita del padre, in forma esclusivamente protetta, solo all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità che il padre svolgerà prendendo consapevolezza dei bisogni e degli interessi dei figli, nell'interesse preminente degli stessi;
4) Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro
1.000,00 (€uro 250,00 per ciascun figlio), ovvero l'importo mensile che il
Tribunale riterrà proporzionato ai sensi della disposizione di cui all'art. 337-ter, co. 4, C.C., con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
5) Porre a carico del marito l'obbligo di rimborsare il 100% delle spese straordinarie – come precisato nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sez. Udine – documentate ai fini del rimborso, che sarà dovuto entro il mese successivo con decorrenza dal ricevimento della richiesta documentata formulata dal genitore avente diritto;
6) Stabilirsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre affidataria;
7) Porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, ovvero l'importo mensile che il Tribunale riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
8) Condannare il resistente alla rifusione delle spese e delle competenze di causa del presente giudizio.”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Respingere la richiesta di addebito della separazione al marito;
2) Disporsi un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari
ad euro 400,00 mensili totali (euro 100,00 mensili cadauno), con rivalutazione
ISTAT;
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3) Disporsi che le spese straordinarie e l'assegno unico per i figli siano suddivisi
al 50% tra le parti;
4) Dichiararsi che nulla è dovuto a carico del Sig. a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento della coniuge Pt_1
5) Disporsi la continuazione del percorso di ausilio alla genitorialità espletato
dai Servizi Sociali competenti, come già previsto con la ordinanza presidenziale,
al fine di pervenire prima alla realizzazione degli incontri protetti con i figli, e
poi ad un affidamento condiviso dei minori, secondo le modalità ritenute
opportune dal Giudicante.”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si rinuncia all'impugnazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.10.2022 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 28/10/2011 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nati 4 figli Controparte_1
( , nato il [...] a [...];
nato il [...] a [...];
Per_1 Per_2
, nato il [...] a [...];
, nato il [...] a [...]), ha Per_3 Per_4
esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, reo di avere mantenuto nel tempo comportamenti gravemente violenti e maltrattanti a danno della famiglia. Per tali fatti, proseguiva la ricorrente, pende procedimento penale
a carico del marito, peraltro attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ha domandato, altresì, l'affido esclusivo rafforzato dei figli alla madre con visite paterne esclusivamente protette e con obbligo per il predetto di provvedere al mantenimento di figli mediante versamento di un assegno complessivo di euro 1.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto un assegno mensile di euro 200,00.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti a suo carico. Era stata la moglie, secondo il ad avere sempre avuto un atteggiamento denigratorio, CP_1
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violento e umiliante nei confronti del marito. Anche lui si era determinato a sporgere denuncia-querela nei confronti della moglie per il reato di maltrattamenti. Ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie e si
è proposto di versare per i figli un assegno inferiore, segnatamente di euro
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla, invece, per la moglie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 708 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, disponendo visite paterne presenziate con
l'assistenza dei servizi sociali cui ha affidato i minori per sostegno e controllo;
ha posto a carico del padre un assegno mensile di euro 600,00 per i figli e di euro
150,00 per la moglie. Ha, quindi, nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
All'udienza del 17.1.2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 288/2023, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore.
La causa è stata, quindi, istruita con deposito delle memorie previste dall'art.
183 comma 6 c.p.c., lungo monitoraggio demandato ai servizi sociali e con produzione documentale.
All'udienza del 21.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, mandando al PM per acquisire le sue conclusioni.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- Sulla domanda di addebito
Pronunciata sentenza parziale sullo status, occorre esaminare anzitutto la questione relativa alla domanda di addebito della separazione.
Il Collegio rammenta che nel procedimento volto alla separazione dei coniugi compete alla parte che chieda l'accoglimento della domanda di addebito
l'assolvimento dell'onere di provare non solo che l'irreversibile crisi del rapporto
4
di connubio sia ascrivibile in via esclusiva alla violazione cosciente e volontaria dei doveri del matrimonio da parte dell'altro coniuge, ma altresì, e soprattutto, di dimostrare che tra detto comportamento e la crisi matrimoniale esista un rapporto di causa a effetto, con la conseguenza che la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza anche di solo uno di tali presupposti comporta il rigetto della richiesta.
La moglie ha fondato la domanda di addebito della separazione al marito sull'assunto che “… fin dall'inizio della relazione il signor Controparte_1
ha manifestato modalità verbali umilianti e degradanti nei riguardi della signora che progressivamente hanno coinvolto anche i figli Parte_1
minori: non di rado, infatti, capitava che si arrabbiasse o perdesse la pazienza anche per banalità, inveendo contro la moglie ed i figli utilizzando un tono molto svilente e denigratorio, dicendo spesso ai bambini che erano “stupidi” o che
“non sapevano fare niente”, ed intimando alla moglie di “stare muta”.
L'irascibilità del signor negli anni si è via via acuita, peggiorando CP_1
a tal punto da aver reso oggi il contesto familiare non ulteriormente tollerabile: gli insulti del marito a moglie e figli sono diventati quotidiani ed il loro tenore sempre più grave, tanto che la ricorrente per sottrarre i figli minori alla violenza paterna si è determinata a chiedere un aiuto ai Servizi che si occupano della tutela dei minori e a chiedere la separazione dal marito …” (pagg. 5 e 6 ricorso).
Più nello specifico, la moglie ha allegato di essere stata vittima, in costanza di matrimonio, di gravi condotte maltrattanti e violente, riferendo che il CP_1
avrebbe agito nei suoi confronti:
- violenza verbale, per essersi rivolto a lei, anche in presenza dei figli minori, con epiteti sessisti, denigratori, offensivi e umilianti (v. punti 18, 19, 28 e 29 de ricorso);
- violenza psicologica ed economica, per averle rinfacciato che ella non guadagnava abbastanza e contestato le spese dalla stessa effettuate, per poi toglierle la delega sul conto corrente ed arrivare, infine, a vendere
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