Trib. Napoli, sentenza 01/02/2024, n. 766

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 01/02/2024, n. 766
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 766
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 01.02.2024 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.17422/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA

Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Maddalena De Rosa.
RICORRENTE
e
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Montella.
RESISTENTE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE oggetto: spettanze. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta nel settembre 2003 dal sig. e di avere lavorato nella Controparte_1
” (nome della oggi defunta madre del sig. Organizzazione_1 Controparte_2
), attività appartenente a e gestita dall'omonima società di cui il è amministratore CP_1 CP_1 unico e socio di maggioranza, con il 70% delle quote nonché dalla ditta individuale CP_1
;
di essere stata licenziata oralmente 5 luglio 2019;
di avere appreso, a seguito della
[...] cessazione del rapporto, che, nel frattempo, la società è fallita;
di avere Controparte_2 sempre lavorato, dal settembre 2003 al luglio 2019, dal lunedì al venerdì per circa 12 ore al giorno, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, mentre il sabato lavorava dalle 7 alle 13 e la domenica riposava;
nel
1


mese di dicembre di ciascun anno, anche il sabato e la domenica seguiva l'orario 7 – 19;
di avere percepito a titolo di retribuzione, per circa tredici anni un importo settimanale pari a 190 euro, mentre da gennaio 2016 tale importo settimanale si è ridotto a soli 100 euro;
di avere agito con ricorso ex art. 2, co. 48, l. n. 92/2012 impugnando il licenziamento orale subito dal sig. CP_1
nel luglio 2019, previo necessario accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro
[...] subordinato;
che con ordinanza n. 5423/2022 del 4.3.2022, non impugnata e dunque passata in giudicato, il Tribunale di Napoli ha incidentalmente accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, per lo svolgimento di mansioni e con l'osservanza dell'orario di lavoro indicati nel ricorso introduttivo del giudizio , mentre ha rigettato le sua domande di CP_3 accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento orale subito, in mancanza di prove sufficienti in tal senso. Ella ha rappresentato il suo interesse a conseguire il previo accertamento e dichiarazione della sussistenza, tra il 2003 e il 2019, di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il sig. , il previo accertamento del corretto inquadramento da Controparte_1 riconoscersi per l'attività lavorativa svolta, e ha convenuto in giudizio il e il fallimento CP_1 rassegando le seguenti conclusioni “voler accertare e dichiarare che la Controparte_2 ricorrente ha sempre lavorato alle dipendenze e sotto la direzione del sig. nell'ambito del Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato full time, a tempo indeterminato, intrattenuto tra le parti dal 1° settembre
2003 al 5 luglio 2019. In via subordinata, voglia accertare e dichiarare che tra l'unico centro di imputazione tra la ditta individuale e la da un lato, e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 dall'altro, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time, a tempo indeterminato, dal 1°
[...] settembre 2003 al 5 luglio 2019;
in via gradata, voglia accertare e dichiarare che la ditta individuale
e la hanno agito in qualità di codatori di lavoro nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 sig.ra In ogni caso, accertare e dichiarare, in ragione delle mansioni effettivamente svolte Parte_1 dalla ricorrente, il diritto della sig.ra ha ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL Terziario, Pt_1 distribuzione e servizi del 20.9.1999 e, per l'effetto, condannare il sig. o i convenuti, solidalmente CP_1 responsabili, ovvero uno o ciascuno di essi, al pagamento in favore della sig.ra delle differenze Pt_1 retributive a lei spettanti in ragione del corretto inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario nella misura di euro 451.903,29 per i titoli di cui ai conteggi contenuti nel corpo del ricorso. In via assolutamente gradata, ove ritenga non corretta la domanda di inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario, voglia riconoscere il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 5° livello del CCNL Terziario e servizi, con riconoscimento del diritto alle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
si è costituito tempestivamente in giudizio e ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 6 della l. 604/66;
il difetto di legittimazione passiva e la totale inesistenza del rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente;
l'insussistenza del presunto licenziamento verbale;
nel merito, ha formulato contestazione del fatto storico operato dalla ricorrente e nullità del ricorso per violazione dei precetti di cui agli artt. 156 e 414
2
c.p.c.
;
la carenza dei presupposti della pretesa ex adverso avanzata, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di Tfr e differenze retributive e ha concluso chiedendo di “1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'estromissione dal giudizio del Sig. per difetto di legittimazione Controparte_1 passiva;

2. Per l'effetto accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Controparte_1 non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato dal settembre 2003 al luglio 2019;

3. Ancora in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso ovvero la inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa domanda, per violazione del disposto di cui agli art. 125, 156 e 414 c.p.c.;

4. In via principale e nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa;

5. Con vittoria si spese, diritti ed onorari al procuratore antistatario”.
Il benché ritualmente citato a mezzo PEC, non si è Controparte_2 costituito in giudizio di talché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22.03.2023 il procuratore della ricorrente, a fini di riduzione della domanda, ha rappresentato la volontà della propria assistita di escludere dal petitum il pagamento della contribuzione previdenziale omessa e, quanto alle domande economiche formulate nei confronti del Fallimento e alla questione relativa ai rapporti tra il presente giudizio e la procedura fallimentare in corso, ha rappresentato di aver agito sulla base dell'accertamento dell'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e conseguito in sede Controparte_1 giudiziale con l'ordinanza ex legge 92/2012, non opposta in sede giudiziale, rimettendo al giudice la valutazione in ordine alla proponibilità delle domande di accertamento e condanna del fallimento al pagamento delle differenze retributive, anche in ipotesi di codatorialità;
ha insistito per
l'accertamento formulato in via ancora più gradata nelle conclusioni nei confronti del solo CP_1
;
parte convenuta in ordine all'utilizzazione dei verbali d'udienza del giudizio sommario
[...] conclusosi con l'ordinanza della dott.ssa ha prestato il consenso all'acquisizione ed Per_1 utilizzazione dei verbali di udienza.
Sono stati escussi due testi;
indi, acquisite note difensive e di trattazione scritta, elaborate solo dalla ricorrente, il Giudicante in data odierna ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito enunciati.
Il giudizio ex legge 92/2012 avente ad oggetto l'impugnativa del preteso licenziamento orale assertivamente irrogato alla ricorrente da in un rapporto di lavoro privo di Controparte_1 formale inquadramento, ha dato luogo al rigetto della domanda proposta. La ricorrente ritiene che
l'essere stata accertata in tale giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il dà luogo ad un giudicato tra le parti avente efficacia anche nel presente CP_1 giudizio. Così non è. Ed invero, relativamente al c.d. giudicato sostanziale, deve evidenziarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “ poiché il giudicato si forma non sulla mera questione giuridica decisa né sugli accertamenti incidentali non devoluti alla cognizione del giudice,
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ma solo sulla attribuzione di uno o più beni della vita (art. 2909 cod. civ.), i principi di diritto affermati e gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza non possono fare stato nel diverso giudizio tra le stesse parti con altro “petitum” e “causa petendi” (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ.,
Sez. I, Sentenza n. 7402 del 05.07.1995). In altri termini, in base all'art. 2909 c.c. e alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, affinché i principi di diritto e gli accertamenti di fatto contenuti in una sentenza assumano l'autorità di cosa giudicata sostanziale - e, dunque, non possano essere rimessi in discussione in un successivo giudizio - è necessario, da un lato, che vi sia una piena corrispondenza soggettiva tra i due giudizi (c.d. limiti soggettivi del giudicato), dall'altro lato, che i due giudizi presentino un stesso petitum ed una medesima causa petendi”. "... il vincolo del giudicato opera nelle ipotesi - e solo nelle ipotesi - in cui due giudizi, oltre a intercorrere tra le medesime parti, si riferiscano, altresì, al medesimo rapporto giuridico, di talché uno di essi costituisca la indispensabile premessa logica per la statuizione relativa all'altro (…)” ed ha, poi, aggiunto che “(…) quel che difetta, nella fattispecie, è proprio l'identità del rapporto sottoposto alla cognizione del giudice “"... (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 6685 del 23.03.2011;
in tal senso, anche Cass. Civ., Sentenza n. 591267 del 04.07.2006).
Avuto riguardo al presente giudizio,
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