Trib. Bologna, sentenza 04/07/2024, n. 1968

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 04/07/2024, n. 1968
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1968
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

N. 11438/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11438/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
11/01/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
ED ES, c.f.: [...]e GA ER c.f.
[...], elett.te dom.ti in STRADA MAGGIORE 31 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ONORATI GIULIANO, c.f.: [...], dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORI
E
PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.
74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012, c.f.: 91352270374, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373), con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni nr. 6
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, codice fiscale 80062590379, in persona della Vicepresidente
Elly Schlein, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Argnani (codice fiscale [...]) e dall'Avv. Elisa
Righetti (codice fiscale [...]) dell'Avvocatura della Regione Emilia-Romagna, con domicilio eletto presso e nel medesimo ufficio sito in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52
INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D' IMPRESA S.P.A., (partita iva e codice fiscale 05678721001), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Natalino Irti (codice fiscale RTI NTL 36D05


A515O), Gianni Scagliarini (codice fiscale [...]) e David Giovannini (codice fiscale [...]);
elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Gianni
Scagliarini, in Bologna, via San Giorgio n. 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa, in via istruttoria: ammissione di CTU sulla effettiva condizione dei luoghi nei termini in cui sarà precisata in sede di istanze istruttorie in merito alle quali si rinnova ogni più ampia riserva di formulazione di istanze istruttorie nel merito: previa eventuale disapplicazione degli atti e dei provvedimenti già impugnati avanti al
Tar Emilia Romagna e di ogni altro atto ritenuto illegittimo;
in primo luogo in via principale

- accertare il diritto della sig.ra CE NF a percepire il contributo negato per la ricostruzione dell'immobile di cui è causa, nella misura di Euro 153.707,25 oltre Iva al 22% e così complessivamente Euro 187.522,8 o nella di-versa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;

e conseguentemente:
- condannare le parti convenute in solido tra loro a pagare alla sig.ra CA NF il contributo de quo per la ricostruzione dell'immobile di cui è causa, di Euro 153.707,25 oltre Iva al
22% e così complessivamente Euro 187.522,8 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
in subordine

- accertato il danno subito dalla sig.ra CE NF in misura alme-no pari al contributo negato conseguentemente
- 2 - - condannare le parti convenute in solido tra loro a risarcire alla sig.ra CA NF il danno subito in misura pari al contributo dovuto di Euro 153.707,25 oltre Iva al 22% e così complessivamente Euro 187.522,8 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
in secondo luogo

- accertato il danno subito dal sig. GA FE per il mancato utilizzo dell'immobile a fini produttivi, condannare le parti convenute in solido tra loro a risarci-re al sig. GA FE il danno che emergerà in corso di causa
Tutte le somme oggetto di condanna in ogni caso maggiorate di rivalutazione interessi dalla data del diniego del contributo al saldo.
Con rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
PARTE CONVENUTA PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI
COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
DEL D.L. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012
- in via principale, rigettare le richieste di controparte di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati e conseguente condanna al pagamento in quanto infondate;

- in via istruttoria, non ammettere le richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;

- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge.
in via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
PARTE CONVENUTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accertare e/o dichiarare
l'estraneità e la totale carenza di legittimazione passiva della Regione Emilia-
Romagna nella presente causa.
- 3 - Con vittoria di spese e compensi di lite.
PARTE CONVENUTA INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA S.P.A.
Per queste ragioni, IT – Agenzia nazionale per l‟attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d‟impresa s.p.a., rappresentata e difesa come in epigrafe, confida che il Tribunale civile adìto: dichiari il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, o comunque sollevi regolamento di giurisdizione d‟ufficio ai sensi dell‟art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
dichiari la carenza di legittimazione attiva del sig. GA FE;
dichiari la carenza di legittimazione passiva di IT;
rigetti tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;
rigetti tutte le istanze istruttorie attoree.

Con vittoria del compenso professionale e delle spese legali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art.
45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69
.

2. Per quanto concerne la giurisdizione, si osserva che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in tutte le ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, residuando in capo alla Pubblica Amministrazione soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, atteso che la posizione soggettiva vantata dal privato deve essere qualificata in tal caso come diritto soggettivo. È invece configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con sequenziale giurisdizione del giudice amministrativo, soltanto ove la controversia riguardi un procedimento caratterizzato da margini di discrezionalità amministrativa.
Tali principi sono stati riaffermati dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione proprio in relazione
a contributi pubblici connessi a eventi sismici;
né vi è ragione per distinguere i contributi aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo da immobili ad uso produttivo. In particolare, la Corte di
Cassazione Sez. Un, Ordinanza n. 8115 del 29.03.2017 ha affermato che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di contributi pubblici dopo il verificarsi di eventi sismici” (nella specie, per un
- 4 - danneggiamento immobiliare verificatosi in occasione del terremoto nella Provincia di L'Aq.),
“vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività della P.A. è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, sicché trattasi di una situazione di diritto soggettivo, non ricompresa nelle materie dell'urbanistica ed edilizia, di cui non può scindersi l'astratta attribuzione dai suoi profili concreti inerenti quantum e quomodo”. A tale riguardo le SSUU hanno ritenuto sufficiente richiamare “ la tetragona giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno negli anni ripetutamente affermato, proprio con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 2053 del
2000 (v. tra le altre: S.U. numeri 2369 del 2002;
15439 del 02;
6405 del 2004;
6486 del 2004;
466 del 2005;
21000 del 2005)
”.
Alla P.A., quindi, è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge. Inoltre , come evidenziato dalle SSUU, non assume rilievo che nel caso concreto si rendano necessari specifici accertamenti tecnici volti a verificare la sussistenza dei presupposti del diritto soggettivo dedotto dalla parte privata, atteso che “ il riconoscimento di un diritto non è mai astratto ma attiene al diritto in concreto spettante e quindi investe non solo l'astratta pronuncia sull 'an ma anche quella sul quantum ed eventualmente sul quomodo, essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo "in concreto" spettante (quindi siccome
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