Trib. Ferrara, sentenza 05/01/2024, n. 885
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Testo completo
OGGETTO:
opposizione ad
REPUBBLICA ITALIANA ordinanza ingiunzione in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO materia di sanità
IL TRIBUNALE DI FERRARA pubblica
Sezione civile
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'udienza di discussione del 09/11/2023, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa n. 377/2023 R.G. promossa
DA
• SA MB (CF [...]) e AZIENDA AGRICOLA LE.NI SRL (C.F. 02523930747) rappresentati e difesi dall'Avv.
MANTEGAZZA STEFANO del Foro di Bologna;
RICORRENTI
CONTRO
• AZIENDA USL DI FERRARA (C.F. 01295960387) rappresentata e difesa dall' Avv. ESPOSITO LUCA del Foro di Ferrara;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di sanità pubblica.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 depositato in data 10.2.2023
SA LA, in qualità di trasgressore e l'Azienda Agricola LE.NI s.r.l., obbligata in solido, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7/2023 con la quale l'Azienda USL di Ferrara ha intimato loro il pagamento della somma di € 10.329,00 quale sanzione amministrativa, pari al minimo edittale, per la violazione dell'art. 14, comma 3 (oggi comma 2) lett. c) del D. Lgs. n° 158/2006 il quale dispone che: “ Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 può commercializzare soltanto:
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b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).”
L'ordinanza trae origine dal verbale di accertamento n. 256/2020 del 20.10.2020 con il quale si contestava all'Azienda Agricola LE.NI s.r.l e al suo legale rappresentante dott. SA quale amministratore giudiziario la presenza della sostanza inibente FA (13,3μg/Kg) in un campione di latte ovino dell'Azienda Agricola consegnato il mattino del 13 luglio 2020 al caseificio
Antica Cascina srl di LÌ.
Il quantitativo di NI pari a 13,3 μg/Kg – inibente indicato per le mastiti degli ovini- pur non rappresentando un problema di sicurezza alimentare, non ha trovato giustificazione vista la completa assenza, presso
l'allevamento, di prescrizioni di medicinali veterinari contenenti tale principio attivo ed in assenza della relativa registrazione sul registro dei trattamenti, come riscontrato nei controlli ufficiali del 14/07/2020 e del 21/07/2020 effettuati presso l'allevamento.
In seguito alla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore, in data 18.11.2020 ha trasmesso memoria difensiva, cui ha fatto seguito
l'audizione dello stesso ex art. 18 L. 689/1981, tenutasi in data 25.02.2022. 2. Gli opponenti hanno innanzitutto dedotto che non vi è alcuna prova che il latte analizzato presso il caseificio Antica Cascina s.r.l. fosse quello conferito dalla LE.NI il mattino del 13.07.2020. Hanno evidenziato che gli accertatori dell'Ausl di LÌ hanno attribuito alla Le.Ni la paternità del campione prelevato dal caseificio forlivese in base alle dichiarazioni di
VI RI ER, responsabile del controllo qualità del caseificio, conseguendone l'assenza di alcuna certezza in merito alla riconducibilità del latte all'opponente.
Hanno inoltre eccepito che le analisi effettuate sul latte prelevato il
14.07.2020 presso l'azienda LE.NI dai funzionari Ausl di Ferrara, avevano rilevato la presenza della sostanza inibente lisozima e non del NI, ciò che confermava il dubbio sulla riconducibilità del prelievo ufficiale all'azienda agricola.
Hanno inoltre dedotto che non sono state tenute in considerazione le dichiarazioni di AN NA, dipendente della LE.NI srl, il quale durante l'ispezione del 14.07.2020 ha dichiarato di aver somministrato, nei giorni precedenti, a due pecore affette da mastite alcune dosi di Terramicina
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che aveva presso la propria abitazione da molto tempo, all'insaputa del dott.
SA.
Da tali circostanze di fatto gli opponenti hanno ricusato la propria responsabilità in merito agli addebiti di cui al verbale di accertamento, in particolare non potendo rispondere l'amministratore giudiziario in via oggettiva o per il fatto del dipendente.
Gli opponenti hanno quindi concluso chiedendo: “in via preliminare, sospendere l'efficacia/esecutività dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento n.
7/2023 elevata a carico del Dott. SA LA in solido con la società
“Azienda Agricola LE.NI s.r.l./Verbale di illecito amministrativo n. 256/2020 del 20.10.2020 per le gravi e circostanziate ragioni espresse in narrazione;
in via principale, nel merito, dichiarare l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento
n. 7/2023 elevata a carico del Dott. SA LA in solido con la società
“Azienda Agricola LE.NI s.r.l./Verbale di illecito amministrativo n. 256/2020 del 20.10.2020 nulla, annullabile, illegittima o comunque inefficace e per
l'effetto annullarla integralmente. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
2bis. Con provvedimento del 14 febbraio 2023 il giudice ha sospeso
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione.
3. L'Azienda USL di Ferrara, costituitasi con memoria depositata il
28.04.2023, ha resistito all'avversa opposozione. Dopo aver riscostruito la cronologia dei fatti come risultante dalla documentazione prodotta ed in particolare dai verbali ispettivi redatti dagli agenti Ausl, ha dedotto che nessun altro, se non il caseificio Antica Cascina srl, aveva l'obbligo di attestare la paternità del campione di latte conferitole da LE.NI srl in data
13.07.2020 in ossequio ai principi di responsabilità degli operatori del settore, di autocontrollo e di tracciabilità sanciti dalla normativa comunitaria (Reg.
CE n° 178/2002) e recepiti dal d.lgs. 158/2006.
Ha inoltre precisato che non vi può essere alcuna correlazione tra il latte conferito da LE.NI srl all'Antica Cascina alle ore 7.20 del 13.07.20 e quello prelevato dagli agenti Ausl nel corso dell'ispezione del 14.07.20 presso la stessa LE.NI srl, dal momento che i rispettivi campioni afferiscono a diverse mungiture, essendo il latte -prelevato per le analisi presso LE.NI srl - stato munto la sera del 13/7 e la mattina del 14/7. Pertanto, il fatto che gli esami effettuati sul campione del 14/7 abbiano riscontrato la presenza dell'inibente lisozima anziché del NI, non mina la