Trib. Civitavecchia, sentenza 12/01/2025, n. 27

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 12/01/2025, n. 27
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 27
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 953 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente e CP_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente, nella Controparte_2
qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , nata a [...]
Civitavecchia (RM) il 24.10.2006 e ivi residente, rappresentati e difesi dall'avv.
Giovanni Guercio giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede.
**********


Con ricorso ai sensi della legge n. 164 del 1982, , premesso che Persona_1
sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso femminile, esponeva che: da tempo affrontava cure mediche specialistiche sia di natura fisica che psicologica al fine affrontare il mutamento di sesso e viveva con disagio la sua identità femminile;
lo psicologo e lo psicoterapeuta dell'Ospedale “San Camillo
– Forlanini “ di Roma che l' aveva in cura avevano depositato una relazione psico sessuale attestante la sua condizione di disforia ai genere (DIG) più comunemente nota come transessualismo;
che attraverso la terapia ormonale la ha assunto l'aspetto esteriore di un uomo;
di talché era suo interesse Per_1
ottenere dal Tribunale la pronuncia di autorizzazione a procedere con intervento medico - chirurgico e alla rettifica del sesso e del nome negli atti dello stato civile,
Pers assumendo il prenome di
Acquisita la documentazione prodotta e sentita la ricorrente in udienza che si è riportata integralmente al ricorso insistendo per l'accoglimento delle domande proposte, all'udienza del 18.10.2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio
per la decisione senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali per rinuncia della parte.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento delle domande attoree.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo e, segnatamente, dalla “Relazione psicologica di ” del 4 dicembre 2023, a firma della Persona_3
dott.ssa psicologa-psicoterapeuta addetta al Servizio per Testimone_1
l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica ) presso l'Azienda Num_1
Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma (all. n. 3) emerge che l'odierna attrice
è affetta da “Disforia di Genere”, secondo i criteri diagnostici del DSM-V.
Dal 2022, inoltre, la ricorrente ha iniziato terapia ormonale presso
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma come risulta dalla certificazione depositata del 05.12.2023 (all. n. 4) da cui risulta che: “Il paziente attualmente è al XIV mese di terapia ormonale virilizzante. La suddetta terapia, volta a promuovere l'aumento della barba e del pilifero, scomparsa dei cicli mestruali, redistribuzione corporea del grasso viscerale, aumento della massa muscolare, ipotrofia della ghiandola mammaria, oscuramento del timbro vocale, deve essere seguita costantemente al fine di permettere il mantenimento di tali caratteristiche. Il follow-up della condizione clinica del paziente prevede che si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici e di diagnostica strumentale seriati nel tempo”.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea afferente la rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la Corte
Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt.
2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione, quest'ultimo in
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