Trib. Rimini, sentenza 21/06/2024, n. 643

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 21/06/2024, n. 643
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 643
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1590/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1590/2020 tra
NO ON
LB CI
ATTORI e
IN UR
CONVENUTO

Oggi 21 giugno 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per NO ON e LB CI l'avv. CAMPIDELLI SILVIO Per IN UR l'avv. PRONTI SABINA I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisate le conclusioni come da note conclusive. L'Avv. Pronti in estremo subordine insiste per l'ammissione delle prove orali così come formulate in atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1590/2020 promossa da:
NO ON (C.F. [...]), LB CI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAMPIDELLI SILVIO e dell'avv. GESSAROLI MASSIMILIANO ([...]) Corso d'Augusto 220 47921 Rimini Italia;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAMPIDELLI SILVIO
ATTORI contro
IN UR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PRONTI SABINA e dell'avv. EMENDABILI FABRIZIO ([...]) VIA A. BERTOLA 10 47900 RIMINI;
elettivamente domiciliato in VIA A. BERTOLA N.10 47900 RIMINI presso il difensore avv. PRONTI
SABINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato MA NO e TA RE introducevano il presente giudizio di merito, nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione, originariamente promosso dai medesimi, convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale UR
CR e rassegnando le seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis: NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla Sig.ra CR UR, del diritto di ottenere coattivamente il rilascio dei beni indicati nel precetto notificato il 21.06.2019 e nel preavviso di rilascio successivamente notificato, per difetto di titolo esecutivo e comunque per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare che sull'area cortilizia per il cui rilascio la

Sig.ra CR UR ha esercitato l'azione esecutiva i Sigg.ri NO MA ed TA RE sono titolari del diritto di comproprietà, al quale non è opponibile il titolo esecutivo contro cui è stata pagina 2 di 10 proposta l'opposizione;
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1158 e 1159 c.c., l'acquisizione per usucapione, ad opera dei Sigg.ri NO MA ed TA RE, della proprietà sull'area cortilizia che circonda il fabbricato sito in Rimini (RN), via dei Martiri n° 49, sul lato che confina lato monte con la proprietà BA e che è stato individuato e compreso (erroneamente), nella planimetria elaborata dal Geom. Vincenzo Casadio nel sub. 17 come “corte esclusiva”;
- accertare e dichiarare, in via subordinata, l'acquisizione per usucapione, ad opera dei Sigg.ri NO MA ed

TA RE, del diritto di usufrutto e/o del diritto di uso e/o comunque di una servitù di accesso ed uso dell'area cortilizia suddetta per stendere i panni nelle apposite strutture metalliche e per posizionare le lavatrici dell'attività di lavanderia ed i fusti di detersivo sotto la tettoia costruita appositamente per la loro protezione dalle intemperie;
e, conseguentemente, - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 21.06.2019 e giudicare non dovuto il rimborso delle spese e dei compensi colà indicati;
- revocare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini notificata via pec il 20.03.2020 nella fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione sub R.G.

n. 1139/2019, anche con riferimento alla liquidazione dei compensi;
- revocare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini con riferimento all'azione esecutiva esercitata dalla Sig.ra CR UR e giudicare non dovuto il rimborso delle spese e dei compensi sostenuti dalla creditrice procedente;
- condannare la Sig.ra UR CR a rilasciare l'area cortilizia per cui

è causa nella disponibilità dei Sigg. RE/MA, di modo che questi possano utilizzarla o come parte comune del fabbricato, o, in caso di accoglimento della domanda di usucapione, in via esclusiva o comunque in modo tale da garantir loro l'esercizio degli altri diritti reali di cui si è chiesta in via alternativa l'usucapione. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. ...
Esponeva parte attrice che con atto pubblico notarile rogato il 16.03.1979, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 19.03.1979 (repertorio n° 4566;
raccolta n° 1273),
NO MA ed TA RE avevano comprato da QU BE e VA AS, fra di loro coniugati in regime di comunione legale dei beni: “la seguente unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in Comune di Rimini, località Villaggio Nuovo, Via dei Martiri, n. 49, costituita tale unità da un locale al piano terra adibito a negozio di lavanderia con servizio, condotto in locazione dagli stessi acquirenti coniugi MA/RE, posto sul fronte del fabbricato stesso
e confinante: lato Rimini con Via dei Martiri, lato monte con proprietà BA, lato mare e
Riccione nonché superiormente con restante proprietà dei venditori;
l'intero fabbricato, nel suo complesso da cielo a terra, compresa l'area cortilizia circostante, confina con Via dei Martiri, Via

Malpighi, ON EP e BA IO ed è distinto nel N.C.E.U. di Rimini alla partita
pagina 3 di 10 n. 10368-Foglio 111- particella n. 2172 con i subalterni 1-2-3-4-5-6;
l'unità immobiliare, costituente

l'oggetto della presente vendita, è stata ricavata dalla variazione dell'appartamento al piano terra
(Fol. 111, part. 2172/sub. 1-4) ed è stata denunciata all'U.T.E. di Forlì il 26 gennaio 1979 con scheda registrata al n. 720 – come da planimetria che, firmata dalle parti stesse e da me Notaio, in copia eliografica al presente si allega sotto la lettera 'A';
ed all'uopo i coniugi venditori si obbligano a presentare all'U.T.E. le restanti planimetrie al fine di regolarizzare la situazione dell'intero fabbricato. Tale negozio ha una superficie di mq. 26,90 e nella vendita è compresa anche la quota proporzionale delle parti che diverranno comuni a seguito di eventuali vendite di altre unità immobiliari del fabbricato medesimo
”.
Dal momento dell'acquisto in avanti, NO MA ed TA RE avevano ininterrottamente ed apertamente posseduto, in via esclusiva, una parte dell'area cortilizia che circonda l'intero fabbricato e che era stata delimitata con una recinzione metallica ed un cancello in ferro chiuso a chiave. Più precisamente, la situazione di possesso esclusivo della suddetta parte dell'area cortilizia, sempre manifestatasi alla luce del sole, si era esteriorizzata in una molteplicità di atti materiali, tutti
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