Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 587
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 1692/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.02.2024 da
1) Parte_1 nato/a Napoli il 09.01.1976 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Anna Pezza presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a Napoli il 11.04.1971 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Luca Patano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ST LT (CE) il 29.12.1995
(anno 1995 atto n. 28 parte I)
X separati con sentenza n. 179/2024 del 17.04.2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], residente a [...]
Carcassola n. 1; codice fiscale , cittadino italiano;
CodiceFiscale_3
- nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_3 codice fiscale , cittadina italiana;
CodiceFiscale_4
- nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_4 codice fiscale , cittadina italiana;
CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Pt_4 abitativa presso la residenza della madre, salva espressa facoltà della medesima di trasferirsi, provvisoriamente o definitivamente presso la casa del padre. Le frequentazioni della figlia minorenne con il genitore non convivente saranno decise di comune accordo tra la figlia ed il genitore stesso, lasciando ogni più ampia facoltà alla minore di autodeterminarsi e con comunicazione di volta in volta all'altro genitore;
2) la figlia maggiorenne coabiterà con il padre, il quale si impegna a provvedere al Parte_3 suo mantenimento qualora la stessa avesse la necessità di un contributo economico o decidesse di trasferirsi presso la casa della madre. La figlia concorderà direttamente con il padre l'ammontare dell'eventuale contributo mensile. In considerazione della maggiore età, concorderà autonomamente con la madre le visite e frequentazioni.
3) la casa familiare sita a Settala (MI), via G. Verdi n. 33 sarà messa in vendita ed il corrispettivo ricavato sarà ripartito al 50% tra le parti, previa estinzione del mutuo ed acquisto del suolo pubblico ove è stato edificato l'immobile in edilizia convenzionale, nonché di tutte le spese e le eventuali imposte connesse alla vendita. Le rate di mutuo e le spese condominiali saranno pagate con la provvista presente sul conto corrente cointestato sino ad