Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1117

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1117
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1117
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

N. 737/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv.to ZAMBON FEDERICA ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to VITTOR MASSIMO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente:

1- Darsi atto che vi è rinuncia alla domanda di addebito;

2- affidarsi i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;

3- disporre che il padre abbia diritto/dovere di tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì dopo le attività dei figli sino alla
1
domenica sera dopo cena alle 20:30;
inoltre il padre potrà tenere con sé i figli dal mercoledì (dopo le attività dei minori) sino al giovedì dopo cena (con pernotto incluso – salvo diverso accordo). Darsi atto che il padre si impegna a collaborare durante la settimana anche per gli spostamenti dei minori a scuola;
inoltre, durante le vacanze estive,
i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive;
il periodo di vacanza natalizia e quello pasquale, invece, verranno suddivisi a metà tra i genitori che alterneranno di anno in anno Natale/Capodanno e Pasqua/Lunedì dell'Angelo;

4- assegnarsi alla moglie la casa coniugale;

5- ordinarsi al padre di concorrere nel mantenimento dei figli versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno complessivo di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), salva rivalutazione ex indici ISTAT, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;

6- disporsi che la moglie percepisca il 100% dell'A.U.U.;

7- darsi atto che i coniugi si impegnano a pagare le rate dei mutui cointestati per la quota di spettanza;

8- nulla per assegni tra i coniugi;

9- compensarsi le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con ricorso,
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