Trib. Monza, sentenza 15/01/2024, n. 88
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Testo completo
N. R.G. 7550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Ethel Ancona Presidente Relatore
Dott. Camilla Filauro Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7550/2023 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Assunta Ciaglia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Brianza in Via Umberto I n.19, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Assunta Ciaglia che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On.le Tribunale adito così pronunciare:
A) Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 6/03/87 n. 74, scioglimento del contratto civile di matrimonio contratto tra i sigg. e in data 8 aprile 2017 in regime di separazione dei Pt_1 Pt_2 beni in Lissone (MB) e trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, n.10 parte I;
B) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lissone (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/07/39 n. 1238. Conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza emananda di divorzio.
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C) La casa coniugale sita in Lissone (MB), Via Michelangelo Buonarroti, 152 di proprietà del marito rimane definitivamente assegnata allo stesso, unitamente agli arredi che la compongono;
D) La figlia rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 della stessa presso il padre, ai fini della residenza anagrafica, applicando la legge sull'affido condiviso.
I genitori di sono ben consapevoli della necessità di continuare a collaborare tra loro al fine di Per_1 esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e quindi assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere tutte individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori