Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2024, n. 3036

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2024, n. 3036
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 3036
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giancarlo Rossi giusta procura in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...]) rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Salvatore Sica,in forza di procura in atti e come in atti dom.ta;

RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/05/2016 ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dalla coniuge , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Vietri Sul Mare (SA) il 24.09.1988 e dalla cui unione sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autonomi.
Regolarmente si è costituita in giudizio la resistente, la quale, non si è opposta alla chiesta separazione ma ha spiegato domanda di addebito della stessa alla controparte e di
1
riconoscimento in suo favore di un congruo assegno di mantenimento in suo favore, tenuto conto dell'elevata redditualità del ricorrente e dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
All'udienza presidenziale del 20.03.17, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti, riconoscendo in favore della resistente un assegno di mantenimento pari ad euro 2.000,00 ed un contributo ulteriore per il pagamento del canone di locazione pari ad euro 600,00.
Dinanzi al GI, dopo una serie di rinvii giustificati dal tentativo di conciliazione della controversia, è stata emessa il 23.1.2020 sentenza di separazione.
Preso atto poi dell'impossibilità per i coniugi di trovare un accordo, rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata istruita mediante espletamento di indagini reddituali da parte della GdF.
All'udienza del 26.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*******
Dato preliminarmente atto della emissione di sentenza di separazione tra le parti in data
23.1.2020, bisognerà ora soffermarsi sulle sole domande accessorie.
Quanto alla proposta domanda di addebito proposta dalla resistente occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione
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