Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 3005

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 3005
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 3005
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA MAURI ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Angri alla Via R. De Pascale n.
11;
parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIA SALVATI ed elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Scafati alla Via Zara n. 23;
parte resistente
NONCHE'

Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2021, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che dall'unione coniugale erano nati due figli, CP_1
ed , rispettivamente in data 05.11.2012 e in data 14.07.2017. Esponeva, altresì, Per_1 Per_2 che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione dei coniugi con decreto depositato in data 28.10.2020 e che, da quel momento, non era stata più ripresa l'unione coniugale. Rappresentava, inoltre, che il resistente aveva tenuto diverse relazioni extraconiugali durante il matrimonio e che, quando già i coniugi erano separati, aveva avuto un altro figlio (di nome ) con la sua nuova compagna, con la quale conviveva nel Per_2 comune di Castel San Giorgio. Rappresentava, in aggiunta, che il resistente aveva tenuto comportamenti violenti e si era disinteressato dei bisogni della prole, avendo corrisposto solo una parte delle somme previste per il mantenimento e non avendo mai versato alcuna somma per le spese straordinarie. Da ultimo, rappresentava che il coniuge - oltre a lavorare alle dipendenze delle società Gori S.p.A. – svolgeva anche attività lavorativa presso la lavanderia
Paradise Industrial Service e presso l'hotel
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