Trib. Cassino, sentenza 11/03/2024, n. 224
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Testo completo
n.R.G. 1164/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1164/2020 promossa da
, elettivamente domiciliata in Arpino, Corso Tulliano n. 12, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. R R, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: impugnazione riduzione orario di lavoro – differenze retributive
Conclusioni: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22.6.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1
esposto di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della dal Controparte_1
1.9.2018 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale per 18,30 ore settimanali, con mansioni di pulitore e inquadramento quale operaio di 2° livello del CCNL “Servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi”;di avere prestato la propria attività lavorativa all'interno dello stabilimento militare propellenti di di avere ricevuto in data 30.10.2018 la Parte_2
comunicazione datoriale di una consistente riduzione dell'orario di lavoro a 6,40 ore settimanali a far data dal 1.11.2018;di avere subito, in conseguenza di tale modifica dell'orario di lavoro, una corrispondente riduzione della retribuzione;di avere lavorato per la resistente fino al 31.1.2020.
2. Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che l'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro disposta dalla società convenuta è arbitraria e illegittima perché mai accettata dalla lavoratrice e che quest'ultima ha pertanto diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto in contratto, oltre relativi contributi previdenziali, dal mese di novembre 2018 fino al mese di gennaio 2020, per l'importo complessivo di euro 7.928,90.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) Accertare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della per il periodo compreso tra la data del 01/09/2018 fino al Organizzazione_1
31/01/2020 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni di pulitore, inquadramento Operaio PT, livello 2°;
B) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Organizzazione_1
tempore a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 7.928,90 (di cui € 7435,50 fino al 31/01/2019 ed
€ 493,40 per la mensilità di gennaio 2020), comprensiva di ratei di 13ª e 14ª mensilità, indennità di festività, e contributi non versati, ovvero quella che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge.
C) Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari del giudizio.
4. La parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. È stato inoltre ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, il quale, ritualmente intimato, non si è presentato per rendere formale interpello e non ha comunicato alcuna giustificazione della mancata comparizione.
6. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c. del 12 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1164/2020 promossa da
, elettivamente domiciliata in Arpino, Corso Tulliano n. 12, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. R R, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: impugnazione riduzione orario di lavoro – differenze retributive
Conclusioni: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22.6.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1
esposto di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della dal Controparte_1
1.9.2018 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale per 18,30 ore settimanali, con mansioni di pulitore e inquadramento quale operaio di 2° livello del CCNL “Servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi”;di avere prestato la propria attività lavorativa all'interno dello stabilimento militare propellenti di di avere ricevuto in data 30.10.2018 la Parte_2
comunicazione datoriale di una consistente riduzione dell'orario di lavoro a 6,40 ore settimanali a far data dal 1.11.2018;di avere subito, in conseguenza di tale modifica dell'orario di lavoro, una corrispondente riduzione della retribuzione;di avere lavorato per la resistente fino al 31.1.2020.
2. Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che l'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro disposta dalla società convenuta è arbitraria e illegittima perché mai accettata dalla lavoratrice e che quest'ultima ha pertanto diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto in contratto, oltre relativi contributi previdenziali, dal mese di novembre 2018 fino al mese di gennaio 2020, per l'importo complessivo di euro 7.928,90.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) Accertare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della per il periodo compreso tra la data del 01/09/2018 fino al Organizzazione_1
31/01/2020 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni di pulitore, inquadramento Operaio PT, livello 2°;
B) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Organizzazione_1
tempore a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 7.928,90 (di cui € 7435,50 fino al 31/01/2019 ed
€ 493,40 per la mensilità di gennaio 2020), comprensiva di ratei di 13ª e 14ª mensilità, indennità di festività, e contributi non versati, ovvero quella che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge.
C) Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari del giudizio.
4. La parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. È stato inoltre ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, il quale, ritualmente intimato, non si è presentato per rendere formale interpello e non ha comunicato alcuna giustificazione della mancata comparizione.
6. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c. del 12 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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