Trib. Siracusa, sentenza 30/12/2024, n. 2546
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Testo completo
N. R.G. 4596/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 4596/2021
PROMOSSA DA
ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA VIGILI DEL FUOCO DI SIRACUSA (C.F.
93044000896), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Costa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
TA IZ (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv.
Gianluca Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'appello proposto dall'Associazione Santa Barbara Vigili del
Fuoco di Siracusa avverso la sentenza n. 948/2021, emessa in data 09.08.2021 dal
Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. r.g. 1914/2020, con cui è stata accolta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da AN UR avverso il decreto
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ingiuntivo n. 212/2020, emesso in data 18.02.2020, in virtù del quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'Associazione Santa Barbara Vigili del Fuoco di Siracusa, della somma di € 1.265,06, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
2. - Si è costituito in giudizio AN UR, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto.
3. - La causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle repliche.
4. - L'appello è fondato e va accolto.
4.1. - Con il deposito del ricorso monitorio, l'Associazione Santa Barbara Vigili del
Fuoco di Siracusa ha agito nei confronti di AN UR esperendo una tipica azione di adempimento, tesa a ottenere il pagamento di € 1.265,06, oltre interessi, a titolo di importo residuo da restituire a fronte del prestito di € 10.380,78 dalla stessa erogato nel
2002 in favore dell'appellato.
4.2. - Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, è pacifico che l'odierna appellante abbia erogato, in favore dell'appellato, a titolo di mutuo, la somma di € 10.380,78, che quest'ultimo si
è obbligato a restituire in rate mensili di € 216,27 ciascuna con decorrenza dal
31.03.2002.
L'appellato, infatti, non ha mai contestato né di aver ricevuto la suddetta somma, né di averla ottenuta a titolo di mutuo, ossia con l'obbligo di restituirla, tanto più che lo stesso non ha mai disconosciuto il documento, prodotto dall'appellante, nel quale egli richiede il prestito e si impegna a restituire la somma in rate mensili (cfr. doc. b) fasc. appellante), con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 c.c.
e 215 c.p.c., deve ritenersi provata la provenienza dall'appellato delle dichiarazioni ivi contenute.
Parimenti incontestato appare l'inadempimento dell'appellato, il quale non ha restituito il residuo importo di € 1.265,06.
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4.4. - Correttamente, dunque, l'appellante ha assolto il proprio onere probatorio, dimostrando l'esistenza del proprio credito e limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore appellato.
5. - Fondato, altresì, è il motivo di appello concernente l'insussistenza di nullità del contratto di mutuo per violazione di norme imperative.
5.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 132, d.lgs. n. 385/1993, integra il reato di abusiva attività finanziaria “chiunque svolge nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 4596/2021
PROMOSSA DA
ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA VIGILI DEL FUOCO DI SIRACUSA (C.F.
93044000896), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Costa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
TA IZ (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv.
Gianluca Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'appello proposto dall'Associazione Santa Barbara Vigili del
Fuoco di Siracusa avverso la sentenza n. 948/2021, emessa in data 09.08.2021 dal
Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. r.g. 1914/2020, con cui è stata accolta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da AN UR avverso il decreto
Pag. 1 di 6
ingiuntivo n. 212/2020, emesso in data 18.02.2020, in virtù del quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'Associazione Santa Barbara Vigili del Fuoco di Siracusa, della somma di € 1.265,06, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
2. - Si è costituito in giudizio AN UR, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto.
3. - La causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle repliche.
4. - L'appello è fondato e va accolto.
4.1. - Con il deposito del ricorso monitorio, l'Associazione Santa Barbara Vigili del
Fuoco di Siracusa ha agito nei confronti di AN UR esperendo una tipica azione di adempimento, tesa a ottenere il pagamento di € 1.265,06, oltre interessi, a titolo di importo residuo da restituire a fronte del prestito di € 10.380,78 dalla stessa erogato nel
2002 in favore dell'appellato.
4.2. - Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, è pacifico che l'odierna appellante abbia erogato, in favore dell'appellato, a titolo di mutuo, la somma di € 10.380,78, che quest'ultimo si
è obbligato a restituire in rate mensili di € 216,27 ciascuna con decorrenza dal
31.03.2002.
L'appellato, infatti, non ha mai contestato né di aver ricevuto la suddetta somma, né di averla ottenuta a titolo di mutuo, ossia con l'obbligo di restituirla, tanto più che lo stesso non ha mai disconosciuto il documento, prodotto dall'appellante, nel quale egli richiede il prestito e si impegna a restituire la somma in rate mensili (cfr. doc. b) fasc. appellante), con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 c.c.
e 215 c.p.c., deve ritenersi provata la provenienza dall'appellato delle dichiarazioni ivi contenute.
Parimenti incontestato appare l'inadempimento dell'appellato, il quale non ha restituito il residuo importo di € 1.265,06.
Pag. 2 di 6
4.4. - Correttamente, dunque, l'appellante ha assolto il proprio onere probatorio, dimostrando l'esistenza del proprio credito e limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore appellato.
5. - Fondato, altresì, è il motivo di appello concernente l'insussistenza di nullità del contratto di mutuo per violazione di norme imperative.
5.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 132, d.lgs. n. 385/1993, integra il reato di abusiva attività finanziaria “chiunque svolge nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui
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