Trib. Trani, sentenza 03/06/2024, n. 1157
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. L C nel procedimento r.g.n. 5208/2020 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. , presso il cui studio in Parte_2
Andria, alla via Barletta n. 367, elettivamente domicilia
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 titolare omonimo, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. S I, presso il cui studio in Canosa di
Puglia, al C.so San. Sabino, 65 elettivamente domicilia
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
In data 3 giugno 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 5.10.2020, la ha Pt_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 406/2020, emesso dal Tribunale di Trani il 15.07.2020 e notificato il
25.07.2020, con il quale le era ingiunto il pagamento di €
6.502,86 in favore della di a titolo CP_1 Controparte_1 di provvigioni dovute, oltre interessi e spese legali.
A sostegno dell'opposizione, ha premesso: che il rapporto con la
di ha avuto natura meramente CP_1 Controparte_1 occasionale;
che quest'ultima si è limitata a svolgere attività di procacciatrice di affari, segnalando all'opponente opportunità commerciali;
che, in caso di esito positivo e conclusione del contratto con il terzo segnalato da , era riconosciuta CP_1 una provvigione in favore di quest'ultima;
che il rapporto è cessato per comune volontà delle parti ad agosto 2018. Ciò posto, ha eccepito: l'incompetenza del Giudice del Lavoro adito, in quanto il preteso credito azionato in sede monitoria non è basato su un contratto di agenzia ma su una collaborazione occasionale di procacciamento d'affari;
l'insussistenza del credito, già contestato in sede stragiudiziale e basato su documentazione non idonea a provare la sussistenza dello stesso nella fase a cognizione piena e non contenente adeguata specificazione del credito;
la mancata prova dell'attività che sarebbe stata espletata
e per cui è richiesta la provvigione;
la prescrizione annuale del credito ex art. 2950 c.c., considerato che esso si basa su un rapporto comunque cessato nel luglio 2018. Inoltre, ha eccepito che sussiste un controcredito a favore dell'opponente relativo al pagamento di fitti per una sede operativa concessa a CP_1 dell'importo di € 2.928,00.
2 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, in via preliminare, dichiari la propria incompetenza funzionale e, nel merito, revochi il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, condanni l'opposto al pagamento di € 2.928,00;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la ditta Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione.
Più specificamente, ha premesso: che la conferiva CP_2 all'opposta incarico plurimandatario, teso a promuovere la conclusione di contratti di contratti di vendita di prodotti a marchio e come risulta dal contratto CP_2 Org_1 predisposto dall'opposta e non sottoscritto dalle parti per intervenuti accordi verbali nei medesimi termini;
che ciò trova conferma nel fatto che era aperta la posizione che Org_2
l'opponente provvedeva al versamento dei relativi contributi. Ciò posto, dopo aver precisato che il credito scaturisce dalle fatture n.
0030 del 10.12.2018 per € 2.050,00 e n. 22/2019 del 20.05.2019 di € 7.540,86 a saldo chiusura del rapporto tra le parti, per un totale di € 9.590,86, da cui va detratto l'importo di € 3.088,00 dovuto dall'opposta a vario titolo, ha eccepito: quanto all'incompetenza funzionale, che in realtà tra le parti vi è stato un rapporto di collaborazione continuativa a titolo di agenzia;
quanto all'insussistenza del credito, che in realtà l'opponente non ha contestato l'an del rapporto e del credito ma il quantum, e che esso si basa su provvigione dovuta pari al 20% come risulta dalla documentazione in atti;
quanto alla prescrizione, che essa è quinquennale e non annuale. Infine, quanto alla domanda riconvenzionale ha eccepito che essa esula dalla competenza del giudice adito e che il presunto credito si basa su fatture prive di valenza probatoria.
In conseguenza di
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