Trib. Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 2935
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Marcello MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Enrica Di TURSI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2323 R.G. relativo all'anno 2023, avente ad oggetto:
"Separazione giudiziale", riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Percolla Vincenzo Parte 1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Antonia Donvito ON 1
-RESISTENTE -
NONCHE'
Il ON_2 presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENTORE EX LEGE-
All'udienza del 19.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio il Con ricorso depositato in data 19.04.2023, la sig.ra con cui aveva contratto in data 10-06-2005 matrimonio in sig. ON_1
Massafra (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massafra (TA) con atto n. 47 parte II S.A. anno 2005,e, premesso che dalla loro unione erano nate a Bari (BA) le figlie Per 1 (nata il [...]) e Per 2 (nata il [...]), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, dacché vivevano separati di fatto dall'anno 2021, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento delle medesime presso di essa nell'abitazione coniugale sita in
Massafra (TA) alla Via Zaccometti n. 1;
l'assegnazione ad ella ricorrente della casa coniugale nonché del box auto pertinente all'abitazione sito in Massafra (TA) alla Via Pisanelli n. 84;
la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili per ciascuna figlia minore, ed un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili alla predetta, con vittoria di spese in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta e cumulo di domande di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13.07.2023, il sig. ON 1
,
non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva l'affido congiunto delle figlie minori con collocamento presso il padre o in subordine presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario delle figlie minori, nulla a carico di egli resistente a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie, euro 500,00 per ciascuna figlia quale assegno di mantenimento delle minori ove le stesse fossero state collocate presso la madre;
previo passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe dichiarato la separazione personale dei coniugi e decorso il termine di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra
(TA) il 10.06.2005, con vittoria di spese;
All'udienza presidenziale del 10.10.2023, fallito il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta, considerato, altresì, che le parti non avevano avanzato richieste istruttorie, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti datati 18.10.2023: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, affidate le figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente, disposto che il padre ON 1 esercitasse il diritto dovere di visita con le figlie minori e si potesse intrattenere con le stesse il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 11.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica sera. Che lo stesso trascorresse con i figli il periodo delle vacanze di
Natale dal giorno 23 dicembre ore 16.00 al giorno 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre ore 16.00 al successivo 6 gennaio degli anni pari, il giorno di Pasqua degli anni dispari ed il Lunedi dell'Angelo degli anni pari, oltre che a 20 giorni consecutivi nel periodo estivo secondo gli accordi che le parti avrebbero preso entro il mese di giugno, con la precisazione che tali modalità potevano liberamente essere modificate su accordo di entrambe le parti, sempre tenendo presente le esigenze scolastiche e del tempo libero dei figli e lavorative dei genitori;
a carico del CP 1 veniva posto l'obbligo di corrispondere alla moglie Parte 1 a
,
titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di euro 1.200,00 (in ragione di euro
600,00 per ciascuna figlia) con decorrenza da ottobre 2023, con scadenza al giorno dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla moglie Parte 1 un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con scadenza il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2023;
Con sentenza non definitiva n. 2810/2023 del 18.10.2023, pubblicata il 21.11.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi nata a [...] 1 '
il 16.06.1972 e nato a [...] il [...], disponendo, con ON 1 separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio innanzi al G.I.
All'udienza del 22.02.2024, fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 23.02.2024 il G.I. disponeva che l'assegno unico fosse assegnato al 50% a ciascuna delle parti come per legge e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. n.1, 2 e 3.
Con istanza urgente ex art. 709 co. 4 c.p.c. del 13.04.2024 il resistente sollecitava la ricorrente a rendicontare sulla gestione dell'indennità di frequenza percepita dalla figlia minore Per 2 e la sig.ra Parte 1 provvedeva a depositare tale rendicontazione con i giustificativi di spesa in favore del centro logopedico di Bitritto da novembre 2023 al giugno 2024.
Venivano, pertanto, ex art. 189 c.p.c. depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Il difensore di parte ricorrente così precisava le proprie conclusioni: a) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credano, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massafra per le annotazioni di rito;
b)
Assegnare la casa coniugale sita in Massafra (Ta) alla via Zaccometti n. 1 alla sig.ra Parte 1
[...] con tutti gli arredi e il box auto situato in Massafra alla via Pisanelli in via esclusiva perché pertinente all'abitazione principale;
c) Affidare in maniera esclusiva, atteso il totale disinteresse e l'ostracismo mostrato dal dott. CP 1 nei confronti delle figlie, le minori
nata il [...] a [...] ed Persona 4 nata il [...] a [...] 3
alla sig.ra con stabile collocazione abitativa delle medesime presso la Parte 1 '
stessa in Massafra alla via Zaccometti n. 1;
d) Confermare che il dott. CP_1