Trib. Messina, sentenza 10/06/2024, n. 1493

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 10/06/2024, n. 1493
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1493
Data del deposito : 10 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il GOP d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3445/2023 R.G. trattenuto per la
decisione all'udienza del 18 aprile 2024
TRA

1. ER JA IN, nato il [...] in
Gulfport, AR (USA);

2. JA LA IN, nato il [...] in [...],
AR (USA), entrambi difesi e rappresentati dal procuratore
Marco Bersani, Abogado Ejercente in Madrid e Avvocato
Stabilito nel foro di Verona, d'intesa con l'avv. Vallini Vaccari

ex d.lgs. 96/2001, in forza di procura alle liti e dichiarazione
d'intesa in atti, apostillata,
ricorrenti
E
MINISTERO DELL'INTERNO, c.f.: 80005400835, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 settembre 2023, i ricorrenti premettevano
di essere discendenti diretti degli avi italiani GA IN, nato il
26 settembre 1897 in Messina e mai naturalizzatosi cittadino
americano, nonché dall'ava MA, nata in [...] il 24 dicembre
1880, emigrati negli Stati Uniti ove si sposavano, e che dalla loro
unione nasceva il figlio GA il 30 gennaio 1902 negli Stati Uniti,
conosciuto successivamente anche col nome anglicizzato di LE, il
quale acquisiva all'atto della nascita, iure sanguinis, la cittadinanza
italiana, cui mai rinunciò. Deducevano che dall'unione di
GA/LE con la moglie EL E. HI nasceva il figlio
HI OH IN il 2 dicembre 1929 in AR (USA), il quale
dava alla luce HI JA IN il 10 Settembre 1970 in
Gulfport, AR (USA), e quest'ultimo, a sua volta, dava alla luce
JA AK IN il 26 Aprile 2005 in Biloxi, AR (USA).
Aggiungevano di risiedere nel distretto dello Stato di SI
(giurisdizione del Consolato Italiano di Miami), ove ogni tentativo di
poter presentare la propria domanda di cittadinanza jure sanguinis
tramite l'autorità consolare di riferimento si appalesava inutile, atteso
che ormai da moltissimi anni era impossibile prenotare un
appuntamento tramite il Consolato italiano, sebbene essi ricorrenti
avessero tentato di contattarlo via email già nel 2022, e poi nel 2023,
senza ottenere risposta. Evidenziavano ancora come dunque
sussistesse il loro interesse ad agire per via giurisdizionale al fine di
ovviare all'inadempimento/inerzia della Pubblica Amministrazione
coinvolta nei casi di discendenza per via paterna. Concludevano
affinchè venisse accertato e dichiarato il loro diritto al riconoscimento
dello status civitatis italiano e per l'effetto ordinare al Ministero
dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo
alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno non contestava
nel merito la domanda, ferma restando la preliminare verifica
dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità
genealogica con cui il preteso status era stato trasmesso jure sanguinis
ai discendenti/ricorrenti. Concludeva, in caso di accoglimento della
domanda, per la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 18 aprile 2024 il giudizio è stato trattenuto per la
decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Innanzitutto giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto
internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del
12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno
Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi
cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un
individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere
risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti
all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere
individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna
rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei paesi terzi, i
quali possono decidere chi considerare "proprio" cittadino, ma non
possono condizionare le analoghe scelte legislative degli altri stati. In
altri termini, l'adozione di criteri che rimandano al principio di
effettività è una scelta che spetta a ciascuno Stato e, nel caso
dell'ordinamento italiano, è stato sempre previsto che la perdita della
cittadinanza italiana implichi comportamenti attivi e volontari, con il
solo limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un
collegamento effettivo tra l'altro Stato e la persona di cui si tratta: “La
ragione è che il nesso di cittadinanza non può mai essere fondato su
una fictio … e certamente non è una fictio il vincolo di sangue” (Cass.
civ., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25317
e n. 25318). Richiamando tali
pronunce della Suprema Corte, “… l'istituto della perdita della
cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale,
secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai
invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia
cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del
diritto internazionale … La cittadinanza per fatto di nascita si
acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito,
ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in
ogni tempo in base alla
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