Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 61
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 61
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo



TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona
della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha
pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.2381 /2024 RGAL
TRA
CE AN , rappresentato e difeso dall' avv.MARI MARCO
ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del legale
rappresentante pro tempore,
Convenuta
Oggetto: competenze retributive
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
Ministero dell'istruzione in qualità di docente in forza di un contratto a tempo determinato, stipulato nell' a.s.
2022/2023, con incarico fino al termine delle attività
didattiche(30 giugno);che il MI agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015
.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del
Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato
e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per l' anno scolastico di cui sopra;
per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento della Carta Docente relativamente a detto anno.
Il Ministero dell'istruzione non si è costituito.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Deve essere dichiarata la contumacia del MIUR che non si è costituito nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio
è intervenuta la Suprema
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