Trib. Salerno, sentenza 02/12/2024, n. 2350
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 6150/21 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6150/2021 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 15.11.2024, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Rapporto di lavoro subordinato e retribuzione”;
e vertente N. _______________
tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti B. Parte_1
REPERTORIO
Russo De Luca e D. Russo De Luca del Foro di Salerno in virtù di N. _______________ mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo n. 173/2024 R.B
studio del difensore in Cava dei Tirreni, Via E. De Filippis, n. 29;
Ricorrente
Discusso nel termine del 15.11.2024 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
titolare dell'omonima IT individuale con insegna CP_1
“Orange Bud”, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Tanga e R.M.
Deposito minuta
Capasso del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce alla _________________
memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 127;
Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 CP_1 e
in persona del Controparte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. Maritato in virtù di procura generale allegata, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 15.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.11.2021, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di
[...]
aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della IT resistente CP_1
, con insegna “Orange Bud”, dal giorno 01.10.2003 al giorno
[...]
07.01.2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(non regolarizzato con gli enti previdenziali), con le mansioni di responsabile addetto alle vendite, occupandosi anche della cassa e della contabilità con maneggio di denaro;
e dichiarava di essere rimasto creditore delle differenze retributive e, quindi, chiedeva all'adito
Tribunale di accertare la natura subordinata del rapporto e di condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 202.386,03, oltre rivalutazione e interessi, e al versamento dei contributi previdenziali omessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o Genua + 1 pag. 2 Parte_1
fissato, si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: in particolare, eccepiva la nullità del ricorso, l'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e, in ogni caso, in via gradata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
egualmente si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva all'adito CP_3
Tribunale “rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando altresì l'intervenuta prescrizione della contribuzione eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, chiede condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge
e che non siano attinti da prescrizione”.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 15.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex ùart. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, posto che il ricorso non è nullo in quanto contiene e specifica tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio né a mezzo della prova documentale né a mezzo della prova orale espletata nel corso del giudizio (cfr., tra le altre, Cass.
n. 11530/2013;
Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.
In riferimento alla
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