Trib. Trani, sentenza 03/07/2024, n. 1447

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 03/07/2024, n. 1447
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1447
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

N.R.G. 5076/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
5076/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. ARCHIDIACONO ROSA, Parte_1 ricorrente
E
, contumace , Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 30.06.2023 la parte ricorrente esponeva:
di aver lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del
nell'A.S. 2021-22;
Controparte_2
che non riceveva la retribuzione professionale docenti pur svolgendo di fatto una supplenza fino alla fine delle attività didattiche in forza di sei contratti a termine senza soluzione di continuità;

che tale disciplina è discriminatoria per violazione della direttiva n.
1999/70/CE nonché per violazione dell' articolo 7 del CCNL di categoria.
Tanto esposto chiedeva di condannare il al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di € 1.221,50 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2021/2022. Cont Il rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
1


2) Il ricorso è fondato.
3) L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava
l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
4) Con riferimento a tale questione la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
20015/2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro
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